Dichiarazione dei diritti di internet: gli interrogativi per un difficile equilibrio

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Nell’attuale assetto della società dell’informazione e di Internet non è possibile pensare di affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie senza poter prendere in considerazione gli aspetti giuridici della tutela dei diritti alla persona che ne sono inevitabilmente connessi.

La questione riguarda i limiti entro i quali le nuove tecnologie e i nuovi strumenti informatici possono operare senza compromettere i diritti fondamentali e, nel prevedere degli standards di riferimento su cui basare il delicato giudizio di bilanciamento con altri diritti fondamentali e con le esigenze di tutelare importanti interessi generali e collettivi. La certezza e la conoscibilità del diritto sono, infatti, esigenze che si fanno ancor più pressanti in un terreno, come quello in esame.

Al di là dalle singole questioni emergenti dallo studio delle intersezioni fra sviluppo tecnologico e diritto dei privati, l’impressione è che i piani sui quali riflettere siano tre: il riconoscimento dell’esistenza di Internet come ordinamento giuridico a sé stante; il ruolo del necessario bilanciamento dei diritti coinvolti con con gli interessi contrapposti, la necessità che alle leggi statali e sovranazionali di regolamentazione della rete, si affianchino politiche di «self-regulation» da parte degli utenti.

Qualche tempo fa su «Percorsi Costituzionali» (n.1, 2014), qualcuno (FROSINI) osava – a mio parere molto coraggiosamente – qualificare Internet come vero e proprio ordinamento giuridico. Che significa? Secondo le parole dell’Autore, l’elaborazione di una teoria di internet, ovvero il «cyberspace», come ordinamento giuridico autonomo, muove dall’assunto che «cyberspace is a distinct place for purposes of legal analysis by recognizing a legally significant border between cyberspace and the real world». Il cyberspace diventa «an important forum for the development of new connections between individuals and mechanism of self-governance». Un diritto spontaneo, quindi. Un diritto pari a quello della lex mercatoria, con la quale si regolavano i rapporti commerciali nel medioevo.

Una lex informatica, dunque; che può avvalersi di una co-regulation, in cui le leggi statali si verrebbero a integrare con una politica di self-regulation da parte degli utenti di internet. Una sorta di applicazione del principio di sussidiarietà, in cui la co-regulation dello Stato può venire in sussidio alla self-regulation degli utenti, quando questi la evocano ovvero quando la necessitano. La rete rappresenta una finestra aperta sul mondo, la via attraverso cui partecipare attivamente al dibattito pubblico e alla vita di comunità.

Internet è però, anche comunicazione, condivisione, il luogo dove creare e far emergere la propria immagine. Milioni di pensieri, parole, opinioni, emozioni … dati, personalità che ogni giorno, ogni istante vengono in contatto fra di loro, abbattendo qualsiasi limite spazio-temporale. È in questo scenario che quotidianamente gli operatori del diritto, nazionali, comunitari e internazionali si affannano, al fine di assicurare giusta protezione e tutela ai diritti dei singoli utenti e, allo stesso modo, prevenire e reprimere le numerose attività illecite ad esso connesse.

“Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità”.

Così si apre la Carta dei Diritti di Internet, di recente, sottoposta all’attenzione del Parlamento italiano. Lo scorso 3 novembre per la precisione, la Camera ha approvato due distinte mozioni per promuovere la Dichiarazione dei diritti di Internet, in vista del prossimo evento, l’Internet Governance Forum, fissato per il 9-13 novembre in Brasile. Una votazione che ha trovato concordi tutti i deputati, ottenendo 437 voti positivi e nessuno contrario. Ma perché una Dichiarazione sui Diritti di Internet? Posta sotto la lente del critico, la materia si presta ad una pluralità di riflessioni.

Già da tempo, gli studiosi degli «intellectual property rights» (IPRs)  (CAGGIANO) hanno messo in evidenza come nell’era digitale i principi giuridici tradizionali debbano essere opportunamente ripensati, ma qua si va oltre. Occorre innanzitutto domandarci: che cos’è che si vuole tutelare? E chi? L’Art. 1 della citata Dichiarazioni in tale senso ci da una risposta. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionale e dalle dichiarazioni internazionali in materia.

Ma c’è di più, l’Art. 2 sotto la rubrica (Accesso a Internet) eleva l’accesso alla rete quale diritto fondamentale della persona e  condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. E così, allo stesso modo, gli artt. 5 (Tutela dei dati personali), 6 (Diritto all’autodeterminazione informativa), 9 (Diritto alla identità), 10 (Protezione dell’anonimato) e 11 (Diritto all’Oblio), sotto la forma di una dichiarazione solenne enunciano tutta una serie di diritti connessi all’utilizzo del mezzo tecnologico. Lo scenario e la prospettiva non è, tuttavia, soltanto quello della tutela del dato personale contenuto nel singolo archivio, bensì quelli della tutela della persona nella rete Internet, che non è un archivio ma un deposito  (si veda conclusioni “Avvocato Generale” nella decisione C. Giustizia 13 maggio 2014, sul c.d. caso Google/Spagna), il quale crea, attraverso i motori di ricerca l’immagine della persona.

Il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti della personalità ad esso limitrofi, quali il diritto all’identità personale, il diritto di rettifica, il diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla reputazione, il diritto all’immagine e il diritto al nome, sono tutti volti a tutelare un unico bene giuridico: l’identità. Identità che viene vista nelle sue molteplici forme ed espressioni: le informazioni concernenti un soggetto, la sua immagine sociale, la sua immagine sulla stampa, la sua immagine fisica, il suo nome (FINOCCHIARO).

Così il diritto all’identità personale consiste nel diritto di vietare un travisamento dell’immagine sociale di un soggetto; il diritto di rettifica comporta una forma di controllo sull’immagine sociale di un soggetto e il diritto, per questi, di fare correggere le pubblicazioni lesive o contrarie a verità; il diritto alla riservatezza comporta un controllo del soggetto sulle vicende e sulle informazioni che lo riguardano; il diritto alla reputazione tutela la stima sociale di un soggetto; il diritto al nome va inteso come strumento di identificazione di un soggetto e quindi, per traslato, strumento di tutela dell’identità; il diritto all’immagine può anche essere inteso in senso lato, come tutela dell’immagine sociale, oltre che dell’immagine fisica di un soggetto  (Così Zeno-Zencovich, voce Identità personale, in Dig. it., Sez. Civ., IX, Torino, 1995. G. Finocchiaro, voce Identità personale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 2010, p. 721 e ss.)

Ma se l’identità è sintesi dei tanti elementi di natura diversa che la compongono, essa non è certo una sintesi statica. Il tempo gioca un ruolo essenziale: la persona è ciò che è in un determinato momento storico e l’identità muta col tempo. Divengono essenziali la contestualizzazione e la storicizzazione. Eventi occorsi in una certa epoca possono non corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico. (FINOCCHIARO). Su questo terreno, nasce il diritto all’oblio. Diritto che deve essere oggetto di bilanciamento con altri diritti, quali il diritto e la libertà di informazione, la libertà di espressione e libertà di impresa. Può allora parlarsi con riferimento ad esso, della nascita di un nuovo diritto della personalità?

Esso, come generalmente inteso, (il diritto – cioè – di ogni persona di ottenere la cancellazione degli indici dei motori d ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica”), implica la tutela dell’identità personale: il diritto di non vedere ripubblicata l’informazione rispetto alla cui prima pubblicazione è trascorso un rilevante periodo di tempo, qualora la riproposizione della notizia non sia di attuale interesse, e allo stesso tempo, esso si presente come strumentato per la tutela e la protezione dei dati personali, il diritto – cioè -di poter liberamente cancellare i propri dati.

Si è detto anche, che Internet è una modalità – la più frequente – di partecipazione alla vita pubblica e sociale. Ci si chiede allora se non sia possibile tentare di configurare in capo a ciascun cittadino, all’interno di una società democratica, il diritto di affacciarsi alla rete in modo anonimo, al fine di consentire efficacemente a ciascuno  di esprimere le proprie idee senza temere aggressioni, ripercussioni, discriminazioni o esclusioni dai circuiti comunicativi. La verità è che un simile diritto non trova esplicita tutela costituzionale nel nostro ordinamento. Ciononostante, è verosimilmente configurabile all’interno del più ampio profilo del diritto alla segretezza.(15 Cost.) e più in generale, del diritto alla “riservatezza”.

Come noto, gli art. 2, 3, 13, 14 e 15 Cost., hanno come corollario, specie nella “società dell’informazione”, il diritto di escludere gli altri dalla conoscenza dei propri dati personali e in primis delle generalità. Tale riconoscimento del diritto a non rivelare la propria identità ha trovato espressa tutela nell’art. 3 del Codice della privacy, che pone l’obbligo di “ridurre al minimo” l’utilizzo dei dati personali e identificativi (c.d. “principio di necessità nel trattamento dei dati”). contribuire alla costruzione della “sfera pubblica”  (VIGEVANI) , senza voler di svelare la propria identità.

È vero anche, però, che l’ordinamento costituzionale italiano richiede, come regola la rivelazione dell’identità, qualora attraverso l’esercizio di un diritto fondamentale (riunione, associazione, manifestazione del pensiero attraverso la stampa) il soggetto voglia in qualche modo partecipare alla vita pubblica e influenzare le istituzioni democratiche. L’unica eccezione è il diritto di voto, per il quale la Costituzione prevede la garanzia della segretezza, in quanto indispensabile a tutelare la libertà dell’elettore (Corte Cost. 10 luglio 1968, n. 96)  (Si v. F. Furlan, Art. 48, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 493). Non meno importanti sono, poi gli articoli riservati ai Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme (Art. 12), alla Sicurezza in Rete (Art. 13) e al Diritto alla conoscenze e all’educazione in rete (Art. 3), inteso come impegno per le Istituzioni pubbliche di assicurare la creazione, l’uso e la diffusione della “sana”conoscenza della rete da parte di tutti.

Avv. Sabrina Caporale

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