Nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l’avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice
La vicenda
Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell’appello, aveva confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace della stessa sede aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di lesioni personali perché, alla guida della sua autovettura, effettuava una manovra di sorpasso dalla corsia di emergenza nella quale stava procedendo, invadendo la corsia di marcia dell’auto Lancia Ypsilon e, tagliandole le strada, impattava contro quest’ultima.
A seguito dello scontro, il conducente del veicolo tamponato riportava lesioni personali, nella specie, consistite in policontusioni da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni cinque.
L’imputato rispondeva anche del reato di cui all’art. 581 c.p., per avere strattonato e percosso la persona offesa; per tali motivi era stato condannato alla pena di Euro 800 di multa ed al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile.
Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputato presentava ricorso per cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 544, 545, 548, 480, 481 e 483 c.p.p..
La stessa doglianza era già stata sollevata con l’atto di appello. Il difensore di fiducia, assente all’udienza del 31/05/2016 e senza aver nominato un sostituto processuale, presa visione del verbale di udienza, vi leggeva annotata la data del rinvio al 14 luglio 2016. Sennonché il processo fu trattato un mese prima, il 14 giugno 2016, data invece apposta sulla copertina del fascicolo.
Il giudizio di legittimità
Ma il motivo non è stato accolto. A detta degli Ermellini la sentenza impugnata, aveva già fornito adeguata e condivisibile risposta. All’udienza del 31/05/2016, assente il difensore di fiducia dell’imputato, il giudice aveva nominato un sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4.
L’avviso orale della data del rinvio al 14/06/2016 era stato ritualmente e correttamente ricevuto dal predetto sostituto che, in quanto tale, esercitava tutti i diritti e le facoltà della difesa, rappresentando l’assente difensore di fiducia. Lo stesso difensore, nuovamente nominato dal giudice di pace ai sensi del predetto art. 97 c.p.p., comma 4, partecipò poi all’udienza del 14/06/2016 rassegnando le conclusioni.
Ebbene, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, al difensore nominato per la ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio – a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, – va riconosciuta la qualifica di “sostituto”, al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente.
L’attuale codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 della legge delega, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria.
Il ruolo del difensore d’ufficio
«La designazione d’ufficio del sostituto processuale non si esaurisce, dunque, nell’ambito dell’attività difensiva svolta in sostituzione posto che egli è anche legittimato a proporre impugnazione pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato, al quale peraltro non è necessario che sia effettuata notificazione dell’avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo “per tutta la durata dell’impedimento” di questo; impedimento che deve intendersi presunto per la ipotesi di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituito e che verrà quindi a cessare nel momento in cui lo stesso renderà nota la cessazione dell’impedimento, richiedendosi quindi che egli si faccia carico di rendersi parte diligente ai fini del tempestivo esercizio dei diritti e delle facoltà che l’ordinamento continua a riconoscergli»(Sez. U. n. 22 del 11/11/1994).
In altre parole, per i giudici della Cassazione (sentenza n. 17776/2019) il motivo di ricorso era infondato posto che, il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo la data del rinvio disposto dal giudice dell’udienza per le conclusioni.
Peraltro, secondo il disposto dell’art. 477 c.p.p., comma 3, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti.
In definitiva è stato affermato che, nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l’avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice.
La redazione giuridica
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