Respinto il ricorso di una donna accusata di diffamazione per i contenuti di un articolo in cui avrebbe sminuito e ridicolizzato le qualità professionali e la dignità di giornalista donna della persona offesa

Il delitto di diffamazione deve ritenersi integrato quando le espressioni utilizzate si traducano in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad hominem”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12460/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna finita a giudizio e condannata in sede di merito (con beneficio della non menzione) per aver apostrofato in un articolo una giornalista come “sgallettata con la fissa dello scoop”.

Nel ricorrere per cassazione l’imputata deduceva, tra gli altri motivi, che il Giudice di secondo grado avesse omesso di esaminare la qualificazione di “sgallettata”, utilizzata per descrivere la persona offesa, nel contesto espressivo complessivo dell’articolo a sua firma, riverberandosi il detto error iuris sulla correttezza e completezza della motivazione rassegnata sull’elemento oggettivo del reato.

Per la Cassazione il ricorso deve essere respinto.

Il motivo di doglianza esaminato, nello specifico, risulta infondato in quanto il Collegio distrettuale aveva evidenziato come, a fronte di “un asettico articolo di cronaca”, apparso sulle pagine di un quotidiano locale online, “che non riportava notizie false ma, piuttosto, datate”, la ricorrente, nell’articolo a sua firma avesse inteso sminuire e ridicolizzare, con le espressioni contestate, le qualità professionali e la dignità di giornalista donna in particolare della parte lesa.

Tale argomentazione, raffrontata al contesto espressivo dell’articolo, ai Giudici Ermellini appare pienamente corretta in diritto, oltre che immune da vizi logici.

La significativa ripetizione, tanto nel titolo che nel corpo dell’articolo, del termine ‘sgallettata’ – alludente a una “donna, che ostenta la propria sensualità in modo sguaiato; che si dimostra eccessivamente disinvolta” (definizione del ‘Dizionario della lingua italiana De Mauro’) – e il non accidentale accostamento della detta espressione al sintagma ”con la fissa dello scoop”, lasciava emergere la gratuita attribuzione alla persona offesa di qualità dispregiative atte a metterne in cattiva luce sia il profilo professionale che umano: quello, cioè, di giornalista incline ad un uso spregiudicato delle notizie, riportate in assenza di qualsivoglia doverosa verifica delle stesse, al solo scopo di captare l’interesse dei lettori.

La redazione giuridica

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