Una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, l’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore potrà e dovrà essere chiesta in restituzione dall’istituto previdenziale

Tale indennità non è detraibile dal risarcimento dovuto ex art. 18 Stat. Lav., nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, in quanto non può considerarsi acquisita in via definitiva dal lavoratore, essendo ripetibile ove ne vengano meno i presupposti.

Il licenziamento illegittimo

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, aveva dichiarato l’illegittimità della cessione del contratto di lavoro di un dipendente di una nota società di telecomunicazioni italiana ad un’altra società, ordinando alla prima di reintegrare il lavoratore nel posto precedentemente occupato, ingiungendola inoltre, al pagamento di € 7.770,78 pari alla retribuzione non corrisposta nel periodo dall’1.12.2012 al 31.3.2013.

Contro tale provvedimento la società proponeva opposizione, assumendo l’insussistenza del credito, la necessità di detrarre l’aliunde perceptum e percipiendum, l’infondatezza dell’avversa pretesa avente natura retributiva anziché risarcitoria.

Sulla scorta della sola produzione documentale il Tribunale, ritenendo che dai conteggi andasse detratta la somma di € 2.200,66 pari alla retribuzione lorda percepita nel mese di dicembre 2012, nonché l’importo di € 529,49 corrispondente alle competenze lorde di gennaio 2013, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento in favore del ricorrente della somma residua di € 4.997,63.

La società datrice di lavoro si rivolgeva allora ai giudici della Corte d’Appello di Roma, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata col rigetto di tutte le originarie domande.

A dire dell’appellante il primo giudice non aveva tenuto conto che la responsabilità per l’omessa ricostituzione del rapporto di lavoro ha natura tuttalpiù risarcitoria e, pertanto, l’azione di adempimento proposta, doveva considerarsi inammissibile. Il lavoratore non aveva infatti, introdotto, neanche in via incidentale una domanda di risarcimento, diversa per petitum e per causa petendi rispetto a quella proposta, volta al pagamento delle retribuzioni, perciò la pretesa azionata non poteva che essere dichiarata inammissibile.

Il Collegio, dando continuità ad una precedente decisione della stessa Corte territoriale, in una fattispecie analoga tra le stesse parti (Sent. n° 4413 del 26/11/2018), ha ritenuto di dover risolvere la questione sulla scorta di un principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Ord. n. 24817/2016; n° 18955/2014 e n° 14542/2014) secondo cui “nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima (come nel caso di specie), le erogazioni patrimoniali, eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie, con conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lavorativa, ma che tuttavia l’importo delle retribuzioni richieste in via monitoria, costituisce comunque la misura del risarcimento, dovendo lo stesso essere commisurato alle retribuzioni non erogate”.

Sulla detrazione della indennità di disoccupazione

Parimenti, è stata ritenuta priva di pregio la censura relativa alla mancata detrazione dell’indennità di disoccupazione poichè, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale indennità non è detraibile dal risarcimento dovuto ex art. 18 Stat. Lav. in quanto non può considerarsi acquisita in via definitiva dal lavoratore, essendo ripetibile ove ne vengano meno i presupposti: “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, l’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore potrà e dovrà essere chiesta in restituzione dall’istituto previdenziale” (Cass. n. 3597/20011; n° 6357/1999; 6265/2000).

Tale principio è stato oltremodo ribadito Cassazione con la recente pronuncia n. 8141/2017, laddove ha chiarito che “l’indennità di mobilità opera su un piano diverso da quello di possibili incrementi patrimoniali (soprattutto retributivi) che derivano al lavoratore per essere stato liberato (illegittimamente) dall’obbligo di prestare la sua attività; ossia la percezione dell’indennità di mobilità non è conseguenza del fatto che le energie lavorative del lavoratore licenziato siano state liberate dal recesso illegittimo, ma si raccorda al sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione. Quindi comunque non è mai deducibile come aliunde perceptum anche nel caso in cui sia mancata la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato. La sua eventuale non debenza dà luogo invece a un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’Istituto previdenziale.

La decisione

In definitiva, l’appello è stato integralmente rigettato, con conseguente condanna della società appellante al pagamento delle spese di giudizio (Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 4338/2020).

La redazione giuridica

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