A partire dal mese di aprile le visite fiscali per i lavoratori in malattia saranno digitalizzate a tutela della privacy. Ecco tutto quello che occorre sapere.

A partire da aprile 2018 sarà attiva la digitalizzazione delle visite fiscali.

Ad accendere i riflettori su questo tema, era stata la recente sentenza della Cassazione n. 2367/2018. Con tale pronuncia i giudici si erano occupati del ricorso di un dipendente nei confronti di un medico fiscale Asl che lo aveva sottoposto ad accertamento sanitario.

Il punto di partenza verso la digitalizzazione delle visite fiscali sembra essere proprio tale sentenza, con la quale la Suprema corte ha rigettato la richiesta di un dipendente per il risarcimento per danni morali contro il medico fiscale.

Quest’ultimo, visitandolo, avrebbe annotato nel verbale di visita, consegnato al datore di lavoro, la prenotazione per un accertamento clinico dallo psichiatra.

La stessa annotazione sarebbe stata poi divulgata dal datore di lavoro all’interno dell’ufficio suscitando scherno da parte dei colleghi e la preoccupazione dei familiari. Un grave episodio che aveva provocato disagio emotivo e stress al dipendente.

Per la Corte, nel caso di specie, la responsabilità andava attribuita non al medico dell’Asl, ma al datore di lavoro. Quest’ultimo era infatti responsabile di aver diffuso la notizia nonostante fosse un dato sensibile. E, in quanto tale, soggetto alla legge sulla privacy.

Ebbene, il comportamento del medico dell’Asl era da biasimare e la Corte ha richiesto all’Istituto nazionale di previdenza la modifica della procedura per evitare simili violazioni della privacy dei dipendenti soggetti a visita fiscale.

Da qui è nata la proposta della digitalizzazione delle visite fiscali e di rivedere le modalità con cui vengono compilati i referti medici.

Ma ecco qual è la situazione attuale riguardo alle visite fiscali.

Già dal 2012, nell’ambito della digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, l’Inps ha sostituito la procedura cartacea con il verbale telematico.

Come illustrato dal consigliere regionale per il Piemonte Anmefi (Associazione Nazionale Medici Fiscali), Maria Parisi, il medico fiscale riceve le visite di controllo domiciliare sul netbook fornito dall’Inps.

Una volta al domicilio del paziente, effettuato l’esame, stampa una copia completa del verbale che viene sottoscritto dal medico stesso e dal paziente.

Una seconda copia, comprensiva soltanto dei dati anagrafici, della prognosi indicata nel certificato di malattia e della valutazione medico legale, viene stampata, sottoscritta come la precedente e consegnata al lavoratore.

A quel punto, il medico trasmette il verbale al centro medico legale dell’Inps. Da qui viene inoltrato al datore di lavoro esclusivamente il giudizio medico legale riguardante l’idoneità o l’incapacità lavorativa del dipendente.

Quanto alla diagnosi, questa viene riportata soltanto nel verbale per l’Inps..

Una volta inviate le visite svolte, l’unica traccia che rimane di esse nel netbook è il numero di referto. Questo è privo di dati anagrafici. La copia cartacea firmata viene consegnata manualmente nella sede dell’Istituto pertinente.

Adesso però, in virtù della recente sentenza della Cassazione, tale procedura è in corso di modifica affinché da aprile sia attiva la digitalizzazione delle visite fiscali.

Come rende noto la Parisi, proprio in questi giorni l’Inps sta completando la distribuzione ai medici fiscali di un tablet con firma digitale in sostituzione del netbook.

L’innovazione, afferma Parisi “riguarda sia il verbale, che non viene più stampato, ma è visibile dal paziente nel sito dell’Inps, sia l’invio delle visite effettuate. La trasmissione non è più onere del sanitario, in quanto avviene direttamente non appena il sistema operativo del tablet ha campo libero”.

Al paziente verrà rilasciata una ricevuta con i dati anagrafici, la prognosi del medico (che ha rilasciato il certificato) e la valutazione medico legale, con l’abolizione totale del verbale cartaceo.

A restare invariate sono le modalità di comunicazione dell’esito della visita al datore di lavoro. Questo sarà privo di alcun riferimento a diagnosi, terapia, accertamenti clinici o strumentali.

 

 

 

 

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