Dipendente ferito durante un rapina: datrice responsabile, si al risarcimento

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dipendente ferito durante una rapina

Respinto il ricorso di Poste Italiane contro la condanna al risarcimento di un dipendente ferito durante una rapina in un ufficio postale

In tema di sicurezza sul lavoro, l’impresa è tenuta a risarcire il dipendente ferito durante una rapina se non ha installato adeguati sistemi di protezione. Spetta infatti al datore di lavoro fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E’ il principio che emerge dall’ordinanza n. 5255/2021 della Cassazione.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di Poste italiane nell’ambito della controversia con un dipendente, con la qualifica di operatore di sportello, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico patito, “accertato nella misura del 7% e pari ad euro 7.560,00, oltre al maggior danno esistenziale in misura non inferiore ad euro 4.000,00 o in quella maggiore o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione”, quale conseguenza di una rapina presso l’ufficio postale in cui prestava servizio, durante la quale era stato malmenato.

Il Tribunale, accogliendo la domanda “esclusivamente sotto il profilo dell’an, come espressamente richiesto dal ricorrente”, aveva riconosciuto la responsabilità dell’Azienda datrice per quanto accaduto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per la mancata adozione di idonee misure di tutela dell’integrità fisica del dipendente, quali la blindatura dell’ambiente di lavoro, la presenza di vetri antiproiettile e la vigilanza delle guardie giurate.

La Corte di Appello aveva rigettato il gravame interposto dalla società, osservando che “la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di adeguate misure, specificamente dirette ad impedire, prevenire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi del programma delittuoso, fonda la responsabilità del medesimo datore in ordine agli eventi dannosi che ne siano la conseguenza” e che “nella specie, nell’ufficio postale interessato, che custodiva anche contante (la somma asportata ammonta ad oltre 2.000,00 euro), non erano installati efficaci sistemi di protezione antirapina, nonostante la prevedibilità di tale evento; giacché né era assicurata la separazione invalicabile dell’ambiente valori, né, alternativamente, erano installati dispositivi di controllo in ingresso, o era prevista una vigilanza armata di personale di sicurezza”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Azienda lamentava che i giudici di merito avessero riconosciuto la responsabilità della datrice per i danni occorsi al dipendente reputando che la società avesse violato l’art. 2087 c.c., ai sensi del quale l’imprenditore, nell’adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve tenere conto della “particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica”; deduceva, altresì, che i giudici del gravame non avrebbero “ben valutato che la rapina pur essendo un evento prevedibile in relazione all’attività che viene svolta all’interno dell’ufficio postale è un evento non prevenibile pur in presenza dei più sofisticati sistemi di protezione”; ed inoltre, che i giudici di merito avrebbero addebitato alla società una ipotesi di responsabilità oggettiva, non considerando che la responsabilità datoriale deve essere necessariamente collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, ovvero suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento.

La Cassazione ha ritenuto le doglianze non meritevoli di accoglimento.

“La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore . hanno specificato dal Palazzaccio – discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art.2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori”.

Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa divenuta “pericolosa”, come nella fattispecie, a causa della possibilità che si verifichino episodi quali quello di cui si tratta, “la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio”.

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