A causa del sinistro stradale il pedone riportava la lesione del tendine del sovraspinoso con postumi permanenti del 10% (Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 528/2021 del 24 febbraio 2021)

La donna che ha subito lesioni da sinistro stradale cita a giudizio dinanzi il Tribunale il conducente del motociclo investitore.

La donna deduce che il giorno 02.02.201 2, alle ore 08:20 circa, si trovava a piedi in una strada della città, in corrispondenza del civico 6, intenta ad attraversare la strada dal marciapiede destro a quello sinistro, quando veniva investita da un motociclista, che procedeva a velocità sostenuta sullo scooter privo di copertura assicurativa e di proprietà del padre.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, deducendo che l’evento deve imputarsi alla responsabilità del pedone e, contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria.

La causa viene istruita con interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU Medico-Legale, al cui esito la domanda viene ritenuta parzialmente fondata.

Riguardo la dinamica del sinistro, il Tribunale osserva che non vi sono testimoni oculari dell’evento, in quanto nessuno dei tre colleghi della danneggiata (sebbene presenti in loco per recarsi presso la sede di lavoro, nel vicino Ufficio Postale), ha osservato l’investimento.

Non è, dunque, possibile sapere con esattezza dove la donna si trovasse, nel momento in cui fu investita dallo scooter.

Tale circostanza è dirimente.

Difatti, la donna ha sostenuto che lo scooter procedeva a zig-zag, per probabile perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, e che l’investimento si realizzava quando il suo attraversamento della strada era quasi completato.

Invece, il motociclista ha affermato che l’impatto si verificava al centro della carreggiata.

I testi di parte attrice hanno affermato che la danneggiata si trovava vicina al ciglio della strada, ma non sono stati in grado di chiarire se fosse il ciglio di destra o quello di sinistra. Ciò è un elemento fondamentale in quanto in un caso l’attraversamento sarebbe al termine, mentre nell’altro caso sarebbe all’inizio.

La Polizia Municipale intervenuta in loco ha accertato la presenza di segni di incisione metallica, verosimilmente riferibili al punto di impatto e collocati al centro della carreggiata.

Non è dunque possibile sapere né se lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo, né se la donna avesse appena iniziato, o quasi completato, l ‘attraversamento.

In questi termini è necessario attingere alla presunzione di pari responsabilità disciplinata dal secondo comma dell’art. 2054 c.c.

Relativamente all’investimento del pedone, la Suprema Corte ha precisato: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c .c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”…. “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” e al comma 5 prescrive che ” I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti “.

Alla luce di tali precetti, non avendo l’attrice provato di avere tenuto una condotta prudente, essendo rimasto non dimostrato il punto d’urto e la dinamica, e non avendo il motociclista dimostrato di avere parimenti adottato la dovuta prudenza nella conduzione del veicolo, viene ritenuta sussistente la pari responsabilità concorsuale delle parti nella determinazione dell’evento in misura paritaria al 50%.

Riguardo il ristoro del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica dell’attrice, il Tribunale condivide e fa proprie le risultanze della CTU Medico-Legale.

L’attrice, tuttavia, ha criticato gli esiti della Consulenza, con particolare riguardo alla circostanza che il CTU non avrebbe adeguatamente spiegato per quale ragione, nella RMN del 13.04.2012, l ‘ausiliario radiologo del CTU abbia ritenuto “non evidenti lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori , nonostante la diversa attestazione resa dal proprio CTP e nel referto da essa prodotto” .

Il CTU sul punto, dopo aver consultato uno specialista, ha affermato che dalla RMN emerge che si trattò di una “semplice distrazione senza interruzione delle fibre del tendine ” e che “non vi fu rottura”.

Il CTP di parte attrice, ad ogni modo, ha dichiarato “pur non avendo alcuna competenza tecnica per esprimere giudizi sulla valutazione dello specialista radiologo, dobbiamo solo rilevare che una RMN effettuata dalla donna rilevava una lesione parziale del tendine del sovraspinoso … ” …. “e sulla scorta di tale diagnosi è stata espressa la valutazione del danno biologico “.

Il CTP ha dunque suggerito l’opportunità di un terzo parere, al fine di fugare ogni dubbio, senza spingersi ad affermare che nella RMN era visibile una lesione del tendine.

Il CTU ha risposto a tale osservazione affermando che “l’integrità del tendine è visibile ictu oculi nelle foto allegate in relazione “, e tale affermazione non è stata in alcun modo contestata.

Parte attrice avrebbe dovuto, invece, indicare l’immagine da cui risulta la lesione non riconosciuta dallo specialista radiologo.

Ciò chiarito, il CTU ha accertato che l’attrice ha riportato, in conseguenza del sinistro :

– inabilità temporanea al 100% per giorni 34;

– inabilità temporanea parziale al 50 % di 60 gg.;

– inabilità temporanea parziale al 25% di 90 gg;

– esiti permanenti nella misura del 10 %.

Applicando le Tabelle milanesi, per invalidità permanente del 10% viene calcolato l’importo di euro 19.833,00, per l’invalidità temporanea totale l’importo di euro 3.332,00, parziale al 50% euro 2.940,00, parziale al 25% euro 2.205,00, per un totale generale di euro 28.310,00.

Nulla viene riconosciuto a titolo di personalizzazione per interruzione dei proficui studi universitari, come invocato dall’attrice, in quanto non è stato dimostrato che la decisione di lasciare gli studi universitari sia stata determinata dalle lesioni patite a seguito del sinistro.

Al contrario, -osserva il Tribunale-, proprio l’inabilità temporanea parziale avrebbe consentito all ‘attrice di dedicarsi con maggior profitto allo studio, essendo libera dal lavoro e avendo ancora integre le proprie facoltà mentali.

Per le spese mediche sostenute il CTU ha ritenuto congruo l’importo di euro 2.234,44.

Determinato il danno non patrimoniale, il Tribunale passa al vaglio il danno differenziale.

L’attrice è stata ristorata dall’Inail per infortunio in itinere e, quindi, a titolo di ristoro è spettante il danno differenziale.

Al riguardo di tale voce di danno, il Tribunale rammenta che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’Inail siano satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il Giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”.

L’Inail ha erogato a titolo di danno biologico l’importo di euro 59.406,13: tale somma è superiore al danno non patrimoniale da IP riconosciuto (anche al lordo della decurtazione per concorso di colpa), per cui non risulta ulteriore danno biologico da invalidità permanente da liquidare.

Da ristorare, invece, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, calcolato in euro 8.477,00, da ridursi del 50% per il concorso di colpa, addivenendosi a euro 4.238,50. A tale importo va aggiunto quello da spese mediche, sempre decurtato del 50%, per euro 1.117,22.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura del 50%, in ragione del concorso di colpa e della conseguente soccombenza parziale.

Il restante 50% è posto a carico dei convenuti, soccombenti nelle restanti eccezioni e richieste.

Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti in solido.

In conclusione, il Tribunale di Lecce, accerta e dichiara la pari responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro per cui è causa; condanna i convenuti in solido al risarcimento del 50% del danno patito da parte attrice, liquidato in misura già dimezzata in euro 4.238,50 per danno da inabilità temporanea ed in euro 1.117,22 a titolo di danno da spese mediche.

Compensa le spese di lite in misura del 50% tra le parti in causa e condanna i convenuti in solido alla refusione del restante 50% delle spese di lite in favore di parte attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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