Diritto di contraddittorio nella CTU a tutela del diritto di difesa (Cassazione penale, n. 19134/2022 del 17/3/2022).

Diritto di contraddittorio nello svolgimento della CTU deve essere garantito dal conferimento dell’incarico fino al dibattimento.

La decisione a commento si presenta interessante perché affronta la tematica del diritto di contraddittorio in seno alla CTU. Gli Ermellini specificano che il diritto di difesa, nel confronto tra Consulenti, per essere efficace deve essere garantito dal conferimento dell’incarico fino al dibattimento.

La vicenda, nello specifico, trae origine da un contenzioso sulla responsabilità in materia di usura. La Corte d’Appello non rispettava il diritto di contraddittorio in seno alla CTU, non ammettendo l’esame del Consulente di parte e non acquisendo la relativa relazione.

Gli Ermellini evidenziano che il contraddittorio nella formazione della CTU deve essere garantito e tutelato in ogni fase del processo, e dunque nel processo penale dal conferimento dell’incarico fino all’esame in dibattimento del Perito e dei Consulenti di parte.

Il diritto al contraddittorio è tutelato dalla Carta costituzionale e da numerose altre fonti, tra cui la Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo.

La Corte Europea ha chiarito che la lesione del contraddittorio si identifica proprio con la mancata acquisizione di prove scientifiche e con la mancata escussione degli esperti. Situazione questa che produce un processo iniquo perché nel procedimento viene impedito l’ingresso di importanti informazioni in possesso degli esperti.

L’orientamento risalente, invece, era più restrittivo e prevedeva la lesione del diritto al contraddittorio in ambito di CTU solo nel caso in cui i Consulenti non si adoperavano e non contribuivano alle indagini.

Trattasi però di una giurisprudenza superata. Non è corretto omettere l’esame del Consulente di parte solo perché non è stato “reattivo” durante le operazioni peritali se, come detto in precedenza, il contraddittorio deve essere garantito in ogni fase del procedimento fino al dibattimento.

Conseguentemente, non consentire al Consulente di parte di esprimere il proprio dissenso in merito alle conclusioni del CTU lede il diritto di difesa, poiché di fatto si impedisce alla parte di contraddire una prova sfavorevole introducendo nel processo un parere tecnico diverso.

La Suprema Corte precisa che per garantire in modo effettivo il diritto al contraddittorio i consulenti di parte devono:

“avere la possibilità di presenziare al conferimento dell’incarico ed alla formulazione del quesito; essere posti nelle condizioni partecipare alle operazioni tecniche; se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell’incidente probatorio peritale), nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritati non sia stata ” reattiva”, ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato.”

Tale diktat trova conferma nella Costituzione e negli artt. 230 c.p.c e 468 c.p.p.

“Si tratta di una griglia di tutela, che all’evidenza sostiene tutto l’iter di formazione della prova scientifica (e si dipana anche “oltre” con la previsione del diritto alla nomina di consulenti extraperitali), e che non appare compatibile con la limitazione del diritto all’esame del consulente di parte nei soli casi in cui questi, nel corso delle operazioni peritali, abbia manifestato il suo parere contrario al metodo proposto e in concreto utilizzato. “

Avv. Emanuela Foligno

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