Terminata la relazione tra due donne, la ex compagna avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli dell’altra che le si sono affezionati, se i minori lo desiderano.

Nell’ordinanza n. 18149/2018, la Cassazione ha fatto il punto circa il diritto di visita nei confronti dei figli della ex compagna.

Non è ammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che ha regolato il diritto di visita della ex compagna.

Questo in quanto si tratta di una decisione revocabile in qualsiasi momento. Così come tutti i decreti emessi dal giudice contenenti “provvedimenti convenienti” per l’interesse del minore ai sensi dell’art. 333 del codice civile.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna contro il provvedimento della Corte d’appello.

Questo aveva stabilito che la sua ex compagna potesse incontrare e tenere con sé i suoi figli minori un pomeriggio a settimana e due fine-settimana al mese.

In Cassazione, la madre ha contestato la decisione. Ella ha evidenziato, tra l’altro, come la controparte avesse agito ex art. 337-ter c.c. pur non essendovi legittimata. Ciò in quanto non parente dei minori.

Tuttavia, per gli Ermellini il ricorso risulta inammissibile.

L’ordinanza ha ricordato come i provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa hanno lo scopo di adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto.

Questo significa che in alcuni casi l’ordinamento consente la riconsiderazione della situazione.

Nell’ambito complesso dei rapporti familiari, è molto sentita l’esigenza dell’adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto di confermare il principio secondo cui “i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, tesi dal giudice minorile ai sensi degli art. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario”.

Nell’ordinanza, inoltre, tali provvedimenti sono legati alla priorità della tutela degli interessi dei figli in relazione al diritto di visita.

Questo significa che, i provvedimenti in questione, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus. Ciò in quanto sono modificabili e revocabili non solo per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche per un riesame delle originarie risultanze.

In base a questo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione.

Analizzando il caso di specie, il Collegio evidenzia come il procedimento rientri nella giurisdizione non contenziosa.

Ciò in quanto non è volto a risolvere un conflitto tra diritti del genitore e di altra persona adulta, bensì è preordinato all’esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore.

In ambito processuale, invece, il provvedimento è soggetto alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dagli articoli 333 e 336 c.c..

Per tali motivi risulta quindi inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, perché modificabile e revocabile (ex nunc ed ex tunc).

In base a quanto esposto, si applica il seguente principio di diritto.

“Il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume i ‘provvedimenti convenienti’ per l’interesse del minore, ai sensi dell’articolo 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al secondo comma della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli articoli 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione”.

 

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

AFFIDAMENTO DEI FIGLI, FONDAMENTALE L’AUDIZIONE DEL MINORE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui