La prevenzione delle malattie infettive a tutela del paziente e del personale di studio (odontoiatri e collaboratori) rappresenta un preciso dovere etico e morale di ciascun sanitario, ma anche un preciso obbligo di legge con riferimenti non solo alle normative nazionali, ma anche alle Direttive Europee recepite dal nostro Paese.

L’obbligo di utilizzare guanti mono-paziente in corso di procedure odontoiatriche e di avvalersi esclusivamente di strumentario sterilizzato, o trattato con sostanze di sicura efficacia contro HIV (manipoli, ablatori, siringhe aria/acqua, frese e strumenti vari), è stato sancito legalmente in Italia per la prima volta nel 1990 con il D.M. 29/08/90: “Norme per la protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”.

Dal 1990 in poi il problema è stato affrontato in maniera più sistematica: serie di circolari, raccomandazioni e linee guida sono state emanate in maniera più precisa e puntigliosa anche se, di fatto, riteniamo che il problema sia stato affrontato in maniera non completamente esaustiva.

Il professionista della sanità ha l’obbligo di aggiornarsi in materia di recenti acquisizioni medico scientifiche (D.L. 30/12/1992 n. 502 – nello specifico artt. 16-bis e 16-ter). Tale obbligo, evidentemente, vige anche nel contesto degli aspetti preventivi ed igienico-sanitari della professione odontoiatrica.

La mancata o errata applicazione di procedure, linee guida o protocolli precauzionali corretti e convalidati (vedasi quanto oggi è in elaborazione da parte della Commissione Ministeriale in materia di Legionellosi correlate o correlabili all’attività Odontoiatrica) configura gli estremi del comportamento colposo, se causativo di danni. In tal caso, sia nei confronti dei pazienti che del personale di studio, la responsabilità del professionista che dirige lo studio o l’ambulatorio è di tipo contrattuale ed è a suo carico l’onere di provare l’estraneità del suo comportamento ad ogni ipotesi causale di danno.

Un comportamento omissivo relativamente ai processi di sterilizzazione o disinfezione dello strumentario e degli ambienti di lavoro potrebbe configurare negligenza (mancanza di attenzione, fretta, superficialità, dimenticanza), imperizia (non conoscenza delle modalità di trasmissione delle infezioni e delle loro gravi conseguenze), imprudenza (incapacità di prevedere ed evitare il verificarsi di infezioni non impreviste o imprevedibili ed inevitabili) ed inosservanza delle norme, rientrando a pieno titolo nei canoni della colpa grave.

Teoricamente la “semplice inosservanza”, pur in assenza di evento dannoso, potrebbe avallare gli estremi di gravi conseguenze penali per il professionista, per aver posto a rischio il bene salute o vita (beni Costituzionalmente tutelati).

Non si nasconde che anche il rilievo di condotte deficitarie del sanitario (che risponde anche della condotta delle sue assistenti e del personale di studio, e della comparsa di patologie infettive nel paziente trattato o del dipendente) non esclude una certa difficoltà nell’identificazione del nesso causale. Esistono, infatti, anche altre possibilità di contagio. Innegabili sono gli ostacoli nelle indagini a posteriori sulla condotta del personale sanitario, sull’effettiva sterilizzazione dello strumentario e sulla disinfezione dell’ambiente, nonché sulle abitudini del paziente/dipendente.

Non di rado gli esiti di tali indagini risultano aspecifici e generici e pertanto insufficienti sulla base della criteriologia accertativa medico‐legale. Ciò, tuttavia, non esclude la valenza del problema. Come detto, in ambito contrattuale ricade sull’odontoiatra l’onere di provare di aver bene operato e di aver posto in essere tutti i presidi riconosciuti dalla scienza per ottenere il miglior risultato e la maggior sicurezza per la persona assistita o per il personale.

In poche parole l’odontoiatra ha l’obbligo di dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l’evento infausto, attraverso l’applicazione di mezzi di convalidata e riconosciuta efficacia.

A tale riguardo è utile ricordare l’esistenza di precise norme (D.L. 19/09/1994 n. 626 e succ. agg., D.L. 81/2008 o Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ecc.) che vedono il contemporaneo coinvolgimento sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, non più soggetti passivi.

Tutti i lavoratori sono tenuti a conoscere, rispettare ed applicare le regole di sicurezza (sono previsti specifici e obbligatori corsi di formazione e aggiornamenti a riguardo).

La circolazione e l’utilizzo di dispositivi medici o di protezione individuale sono regolati da specifiche normative atte a garantirne la sicurezza, e questi, dopo essere stati testati e sottoposti a verifiche, ottengono la marcatura C.E.

Sul lavoratore ricade l’obbligo di utilizzarli e di fare ciò in modo corretto.

Il compito della sterilizzazione e della disinfezione è di norma demandato ad assistenti alla poltrona, collaboratrici, infermiere o igieniste. La figura dell’assistente alla poltrona non trova, ancora oggi, un suo riconoscimento giuridico ed un profilo ben delineato.

Sull’Odontoiatra responsabile dello studio, della struttura o dell’ambulatorio, grava il preciso obbligo della verifica. Non sono ammesse esimenti per inosservanze o comportamenti inidonei.

Il personale infermieristico e gli igienisti dentali, invece, sono professionisti sanitari in grado di rispondere a pieno titolo delle loro azioni in ambito preventivo e di gestione del rischio infettivo.

L’Odontoiatra che sovraintende in termini di organizzazione e controllo, tuttavia, in evidenza di comportamenti omissivi o inadeguati da parte del personale, indipendentemente dal titolo e dal grading di responsabilità a questo riconoscibile, risponderebbe per culpa in vigilando.

Da un punto di vista penale, in caso di contagio di assistiti o di personale, le ipotesi di reato configurabili sono quelle di lesioni personali che assumono le caratteristiche di lesioni gravissime in caso di rilievo di sieropositività e di omicidio colposo in caso di decesso.

Letture consigliate:
Agolini G, Gatti M, Raitano A, Rini MS, Sancin AM, Sadonà G. Norme igieniche in Odontoiatria. Indicazioni, tossicologia ed aspetti medico-legali. Ed. Martina, 2008.

Dott.ssa Maria Sofia Rini

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