Una sentenza del Tar Lombardia ha fornito ulteriori precisazioni circa il divieto di stazionamento fuori dal bar e su chi vi debba vigilare
Quando si parla di divieto di stazionamento fuori dal bar, a chi spetta l’obbligo di vigilare?
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1255 del 18 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.
In particolare, ha specificato quale di chi sia la responsabilità in caso di divieto di stazionamento fuori dal bar.
Per il Tar Lombardia, infatti, sul rispetto di tale obbligo deve vigilare il Comune.
Secondo il Tar il controllo sul fatto che la sosta dei clienti all’esterno di un bar non avvenga abusivamente, rientra nella competenza del Comune e non del gestore del bar.
A questi, non può essere imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori.
Nel caso si specie, il gestore di un bar era stato invitato da una residente nelle vicinanze del locale, “a verificare i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati e dell’attività esercitata nel suo complesso e a presentare una relazione di misure effettuata da un tecnico competente”.
Il gestore si era quindi impegnato ad “apporre dei cartelli all’esterno per chiedere alla clientela di moderare il vociare, a vigilare sul comportamento dei clienti che sostano fuori negli orari di apertura, a non installare il plateatico, né casse acustiche all’esterno del locale”.
Non solo. Aveva anche richiesto di “mantenere il livello della musica all’interno del locale” al livello concordato con l’ingegnere che aveva sottoscritto la relazione tecnica e a “realizzare una bussola con doppia porta all’ingresso per assicurare che il suono non esca dal locale all’apertura della porta”.
Il gestore del bar, tuttavia, non aveva, poi, provveduto a effettuare tali adempimenti.
Era quindi intervenuta l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) locale, che aveva dettato una serie di prescrizioni al bar in questione, “onerando la gestione di interdire lo stazionamento della clientela, eventualmente anche rendendo inaccessibile l’uso degli arredi esterni”.
Dal momento che il bar non aveva ottemperato a quanto imposto dall’ARPA, il Comune aveva deciso di adottare un’ordinanza.
Il barista aveva deciso però di rivolgersi al Tar ritenendo tale provvedimento illegittimo.
Il Tar ha accolto il relativo ricorso, ritenendolo fondato.
Ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, infatti, il Comune non aveva il potere di imporre al gestore del bar di far rispettare il divieto di stazionamento per la clientela.
Tale misura appariva, dunque, “irrazionale”, in quanto trasferiva al gestore del bar un onere che grava sull’amministrazione locale.
Inoltre, per il Tar, il divieto di sostare all’esterno del bar era “implicito” nel fatto che il gestore non aveva alcuna autorizzazione all’uso del plateatico.
Tuttavia, il controllo sul fatto che la sosta non avvenisse abusivamente rientrava nella competenza del Comune e non del gestore del bar. A quest’ultimo non poteva essere “imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori”.
In sostanza, secondo il Tribunale, al gestore del bar era, certamente, vietato “di servire i propri clienti all’esterno”, ma sul rispetto di ciò doveva vigilare il Comune.
Infine, il Tar ha concluso sostenendo che “ogni altro uso degli spazi esterni fatto dai clienti autonomamente non può essere imputato al gestore del locale, il quale non può avere alcuna responsabilità per lo stesso”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha accolto il ricorso proposto dal gestore del bar, annullando l’ordinanza comunale impugnata e compensando tra le parti le spese processuali.
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