Boxer aggredisce una donna: il padrone imputato del reato di lesioni colpose le fa recapitare un assegno di 1500 euro e un biglietto di scuse e il reato viene dichiarato estinto
Nel 2018 il Giudice di Pace di Napoli aveva dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose per intervenuta condotta riparatoria da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000. Le aggressioni alla donna erano state inferte dal suo cane (un boxer), che egli aveva omesso di custodire adeguatamente.
La decisione del Giudice di Pace era fondata sul fatto che il proprietario del cane aveva provveduto, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, alla riparazione del danno da lui cagionato, mediante consegna alla persona offesa di un assegno dell’importo di 1.500 euro, accompagnato da una lettera di scuse.
Tale condotta riparativa, indipendentemente dal positivo apprezzamento della persona offesa, era stata ritenuta satisfattiva.
Non era dello stesso avviso la donna aggredita, la quale decideva di rivolgersi ai giudici della Cassazione affidandosi a due soli motivi di ricorso.
Con un primo motivo lamentava la violazione di legge, dal momento che la condotta riparatoria era stata posta in essere due udienze dopo, quella prevista per la riparazione e dunque, era avvenuta oltre il termine pacificamente indicato come perentorio dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.
Con il secondo motivo lamentava, inoltre, il vizio di motivazione in relazione alla statuizione del Giudice di pace con la quale era stata ritenuta congrua la condotta riparatoria in esame.
Ma per i giudici della Cassazione il ricorso non è ammissibile, per carenza d’interesse.
La questione dell’impugnabilità a fini civili, ad opera della parte civile, delle sentenze di proscioglimento per condotta riparatoria è stata definita recentemente in senso negativo, con una pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015), nella quale si è affermato il principio in base al quale non sussiste l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile, per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
In altre parole, nella citata sentenza, il Supremo Collegio, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in materia, ha inteso ribadire che l’unica ipotesi nella quale possono dirsi concretamente pregiudicate le pretese risarcitorie della parte civile è la sola pronuncia assolutoria.
La peculiarità del caso in esame, stava tuttavia, nella tardività con la quale la detta condotta riparatoria era intervenuta: cioè non alla prima udienza di comparizione, ma dopo alcune udienze di rinvio, sempre in fase predibattimentale.
Anche tale circostanza per i giudici della Suprema Corte non assume rilievo.
Ed invero, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato deve dirsi che il fatto che alla parte civile sia precluso di impugnar, ai fini civili, la sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria è legato non già alle modalità dell’accertamento attraverso il quale la riparazione sia stata ritenuta congrua e satisfattiva, ma all’insuscettibilità di tale pronunzia di formare giudicato con efficacia in sede extrapenale.
Non assumerebbe rilievo, dunque, ai fini dell’accoglimento del ricorso, neppure l’eventualità che il Giudice di pace avesse fondato il proprio convincimento sulla base di accertamenti ulteriori rispetto a quelli in esito ai quali, normalmente “allo stato degli atti”, viene valutata la satisfattività della riparazione ex art. 35, D.Lgs. 274/2000 (Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016).
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La redazione giuridica
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