Cosa succede se i consumi dichiarati in bolletta risultano eccessivi a causa di un guasto nel contatore o di una perdita all’impianto idrico? La vicenda è stata oggetto di una recente pronuncia della Cassazione
Gli era stato notificato dalla società erogatrice del servizio idrico, un provvedimento d’urgenza per inibitoria di slaccio dell’utenza. Il titolare dell’utenza aveva perciò deciso di citare in giudizio il gestore del servizio deducendo la erroneità, per malfunzionamento del contatore e per le perdite occulte, dei corrispettivi addebitati nelle fatture.
Contestava inoltre che, dopo aver ricevuto la prima bolletta contenente quelle somme esorbitanti, egli aveva fatto controllare il proprio impianto idrico, scoprendo una perdita sul fondo della cisterna.
In seguito, aveva presentato reclamo al gestore per contestare l’importo richiesto, lamentando altresì la condotta scorretta della società, che invece di rispondere aveva inviato prima un sollecito di pagamento e poi un altro, con preavviso di distacco per finire col provvedimento d’urgenza di slaccio del servizio.
Cosicché l’uomo presentava ricorso dinanzi al giudice civile, domandando la rideterminazione dei corrispettivi, sulla base dei consumi presunti, la diminuzione della somma dovuta in proporzione al concorso colposo del creditore per omessa lettura alle singole scadenze, per omessa segnalazione dei consumi anomali e per omessa manutenzione del contatore, nonché la condanna alla restituzione della somma versata in eccesso, oltre a interessi e rivalutazione.
Si costituiva dinanzi al Tribunale di Oristano la predetta società, negando tutto quanto ed anzi eccependo la regolarità delle letture e delle fatture nonché il mancato controllo dei consumi da parte dell’utente ed il mancato esonero dall’obbligo di pagamento del dovuto per la somministrazione d’acqua.
La decisione del Tribunale di Oristano
Ai fini della risoluzione della controversia sorta tra il gestore che pretenda il pagamento del corrispettivo e l’utente che lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo normale fabbisogno, contestando l’affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell’onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che esclude l’esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011).
Secondo quanto più di recente affermato, in caso di contestazione grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).
Il criterio di riparto del carico probatorio tra gestore ed utente non muta in funzione del tipo di azione esercitata, anche in termini di accertamento negativo del credito, giacché l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 19154 del 2018, con riferimento al servizio idrico integrato).
L’utente non può rifiutarsi di pagare!
E in ogni caso vale il principio per cui nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione, da parte del gestore, l’utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d’acqua, oggetto dell’obbligazione principale assunta dal gestore.
Non v’è titolo, perciò, a opporre l’eccezione d’inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., a meno che non si lamenti la temporanea sospensione del servizio.
Né l’utente può invocare, ove siano mancate le letture o le fatture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., poiché tale norma è diretta a commisurare alla gravità della colpa ed all’entità delle conseguenze derivatene il risarcimento del danno da inadempimento, e non l’entità dell’obbligazione dedotta in contratto, riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell’erogazione del servizio, a suo favore, ed in ragione del quantitativo d’acqua somministrato, sia esso precisamente misurato o ragionevolmente presunto.
La redazione giuridica
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