Responsabile Civile ha sentito sull’argomento l’Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore della Difesa

Nei giorni scorsi l’Ispettorato generale della Sanità militare ha inviato a FNOMCeO la comunicazione relativa all’entrata in vigore del doppio certificato medico per il personale militare in caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio.

La nuova norma prevede che il medico, convenzionato o militare, che abbia accertato la condizione del paziente dovrà rilasciare due certificati in carta: uno indicante la prognosi, che andrà consegnato al Comando dell’ente di appartenenza, e un secondo certificato indicante la diagnosi, che andrà recapitato in busta chiusa al dirigente sanitario dell’ente.

Per chiarire meglio cosa cambi e quali siano i benefici apportati dal nuovo sistema Responsabile Civile ha sentito l’Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore della Difesa

Cosa comporta l’entrata in vigore del doppio certificato medico e cosa cambia rispetto alla precedente procedura, in particolare per quanto riguarda il certificato diagnostico?

Con il nuovo sistema, adottato a mente del Decreto ministeriale della difesa 24 novembre 2015, recante le modalità per l’adozione del sistema del doppio certificato per il personale di cui all’art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l’accesso alla diagnosi del militare ammalato è possibile solo per il personale sanitario militare competente, ai fini del rispetto della privacy dell’interessato.

Dal punto di vista del medico militare quali sono gli aspetti migliorativi di questo provvedimento e quali gli elementi ancora migliorabili?

I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico devono essere utilizzati dal competente organo della sanità militare di FA/CC per le finalità dirette ad accertare la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali, con chiaro beneficio per l’amministrazione. Il miglioramento possibile e auspicabile sarà l’informatizzazione del sistema a doppio certificato, tramite il medesimo portale oggi in uso dall’INPS, che permetta la trasmissione telematica dei certificati medici agli organi sanitari militari.

Il certificato diagnostico risulta indispensabile ai fini della verifica della persistenza dell’idoneità psico-fisica del militare. Quali altre misure precauzionali sono previste? Con l’entrata in vigore del doppio certificato tali misure rimangono valide?

Compito della sanità militare è verificare l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle attività istituzionali che sono anche connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Nel caso di accertata inidoneità, anche con l’adozione della doppia certificazione, continuano ad essere adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l’invio presso le Commissioni mediche ospedaliere (CMO).

A cura di chi viene eseguita l’archiviazione dei certificati diagnostici? In che modo viene garantita la privacy sotto tale aspetto?

Come recita il comma 1 dell’art. 5 del citato DM Difesa, i dati relativi alla diagnosi devono essere trattati dai soli organi sanitari militari competenti, e non possono essere in alcun modo trascritti nei documenti caratteristici, matricolari ovvero nel fascicolo personale militare. Questi dati sono esclusivamente raccolti nel fascicolo sanitario del militare, detenuto dal dirigente del servizio sanitario competente, peraltro consultabile dall’interessato.

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