È vietata, perché costituisce abuso del diritto della cosa comune, l’occupazione anche per pochi minuti di una porzione del cortile condominiale che osti il transito e l’accesso degli altri condomini

La controversia ebbe inizio dinanzi al giudice di pace di Napoli, a seguito del ricorso presentato da un condomino che contestava la condotta dei proprietari di altri immobili all’interno dell’edificio, i quali erano soliti parcheggiare i loro motoveicoli nel cortile antistante l’accesso alla sua proprietà. Chiedeva pertanto, la cessazione di siffatta condotta antigiuridica.
In primo grado la domanda fu accolta anche alla luce del regolamento condominiale che conteneva l’espresso divieto di ingombro nel cortile e delle dichiarazioni dei testimoni che avevano confermato la circostanza del parcheggio di veicoli ad opera dei convenuti con intralcio all’accesso di proprietà del ricorrente.
A nulla servì ai convenuti eccepire il dato della saltuarietà, sporadicità e della breve durata delle soste denunciate, perché la sentenza fu confermata anche in appello.
Ed invero, il Tribunale di Napoli aveva affermato che la sporadicità non esclude di per sé la possibilità di una prolungata durata dei parcheggi illegittimi e che comunque, non erano stati precisati dai testimoni interventi in giudizio a difesa dei convenuti “i limiti temporali delle medesime soste nel cortiletto”.

Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione per i quali la sentenza della corte di merito era immune da vizi.

Era stato infatti, accertato che la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune antistante la proprietà dell’originario ricorrente ne pregiudicasse la transitabilità, si da impedire od ostacolare l’accesso alla unità immobiliare del singolo condomino, con correlata violazione del principio stabilito dall’art. 1102 c.c.
La decisione del Tribunale di Napoli era peraltro, conforme all’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione -mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, perché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alternando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. n. 3640/2004).
Quanto alla contestata breve durata della sosta, i giudici della Cassazione hanno anche chiarito che l’art. 1102 c.c. non pone alcun margine da parte di ciascun partecipante alla comunione per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (Cass. n. 3400/1978).
Il ricorso è stato, perciò, rigettato con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

 
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