“Nella attuale composizione delle prerogative socialmente condivise dello ius corrigendi genitoriale e dei mezzi pedagogici consentiti per attuarle, non sono ricompresi in ogni caso gli atti di violenza”
È quanto si legge in una recente sentenza della Quarta Sezione Penale della Cassazione (26366/2019) che ha escluso l’ammissibilità dell’uso della violenza a scopi educativi da parte dei genitori verso i propri figli.
La vicenda
Con sentenza pronunciata nel marzo del 2018, la Corte d’Appello di Milano aveva condannato un genitore alla pena di 3 anni e 1 mese di reclusione per lesioni personali aggravate commesse in continuazione tra loro, ai danni della allora moglie e della loro figlia minore.
Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea ricostruzione sia in fatto che in diritto operata dai giudici di merito, nella specie, evidenziando l’assenza del dolo del delitto di lesioni personali posto che la sua condotta aveva quale unica finalità quella di voler punire la figlia per un comportamento irrispettoso nei suoi riguardi.
Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione che hanno rigettato il ricorso formulato in difesa dell’imputato, rilevando che quand’anche fosse provata la finalità correttiva, essa costituirebbe comunque “un fattore irrilevante ai fini della configurabilità o meno del dolo, rappresentando, al più, il movente della condotta e non certo il fuoco del coefficiente soggettivo di attribuibilità di essa al suo autore”.
Ed invero, il reato di lesioni è punibile a titolo di dolo generico, il quale, tuttavia, può assumere la forma anche del dolo eventuale, «essendo sufficiente la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi».
Gli argomenti logici utilizzati dalla Corte d’Appello ben distinguevano tra l’azione posta in essere dall’imputato con coscienza e volontà di arrecare o poter arrecare danni fisici alla vittima costituente il dolo del delitto di lesioni – e quella di abuso dei mezzi di correzione, la quale ultima non può certo ritenersi configurata in un contesto in cui sostanzialmente il padre si è determinato all’azione contro la figlia minore per uno scatto gratuito di violenza nei suoi confronti, cosa che accadeva, peraltro, di frequente, come confermato dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili ed affidabili dai giudici di merito.
La decisione
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo escluso che l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli (abituali) atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all’art. 571 c.p., poiché gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, dovendo valutarsi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa (Sez. 6, n. 39927 del 22/9/2005).
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato perciò respinto e confermata in via definitiva la sentenza di condanna a carico dell’imputato.
La redazione giuridica
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