Efficacia causale del veicolo che invade la corsia opposta

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Coniuge e figli della vittima chiamano, dinanzi al Tribunale di Bari (sez. Altamura), conducente, proprietaria e Compagnia assicuratrice per la RCA del furgone Fiat Iveco, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di incidente stradale occorso il 18/7/2002, nel quale aveva perso la vita la propria congiunta.

Con autonomo atto di citazione del 30/6/2004, i genitori e i fratelli della de cuius azionavano eguale giudizio per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni da essi patiti a seguito del decesso della loro congiunta nell’incidente stradale in questione. I due giudizi venivano riuniti il 9/1/2009. Spiegava intervento volontario il terzo trasportato sul furgone Iveco avanzando domanda di risarcimento per le lesioni riportate nell’incidente.

I giudizi di merito

Il Tribunale, con sentenza n. 1238-15 del 18/3/2015, accoglieva le domande avanzate dagli attori di entrambi i giudizi e riconosceva la responsabilità concorsuale nella causazione dell’evento nella misura dell’80% in capo alla defunta e del 20% in capo al conducente del furgone.

Veniva proposto appello riguardo la responsabilità quantomeno maggiore del conducente del furgone a causa della violazione dei limiti di velocità e della circolazione a ridosso della linea di mezzeria, del mancato rispetto della segnaletica verticale di doppia curva pericolosa, di attraversamento imprudente di zona abitata, lamentando l’erronea quantificazione dei danni e l’ingiusta compensazione delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Bari accoglieva parzialmente gli appelli principali, previa declaratoria di responsabilità concorsuale della vittima nella misura del 70% e del conducente del furgone nella misura del 30%, condannando quest’ultimo e Groupama Assicurazioni, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dagli appellanti principali rideterminandone gli importi, in base alla modificata percentuale di responsabilità.

L’efficacia causale

Il conducente del furgone impugna la decisione in Cassazione lamentando l’attribuzione di responsabilità e sostenendo che non veniva tenuta in considerazione l’efficacia causale assorbente della condotta della vittima, pur accertata, la quale aveva pacificamente invaso la corsia di marcia opposta sulla quale viaggiava il furgone, senza accertare quale mai avrebbe potuto, o dovuto, essere il comportamento alternativo richiesto per evitare lo scontro con l’autoveicolo della vittima e risultare esente da responsabilità.

Tutte le censure vengono respinte.

La Corte d’Appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ricostruito la responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, incrementando quella attribuibile al furgone (e corrispondentemente decrementando quella riferibile alla defunta), non sulla base della mera violazione, da parte sua, di disposizioni del c.d.s., ma riconoscendo che la velocità eccessiva, non solo in rapporto al limite vigente, ma anche alle condizioni della strada, in prossimità di doppia curva, era da considerare specifica concausa del sinistro, benché appunto in misura inferiore rispetto al veicolo antagonista.

Al contrario di quanto affermano i ricorrenti, la sentenza illustra l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice d’Appello per sostenere l’accertata corresponsabilità dei conducenti nella misura 70-30% e rispetta certamente il minimo costituzionale della motivazione.

Conclusivamente il ricorso viene rigettato (Cassazione Civile, sez. III, 15/02/2024, n.4205).

Avv. Emanuela Foligno

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