Infortunio dell’operaio e ricostruzione della dinamica

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La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 5 luglio 2021 di condanna del legale rappresentante della Manifattura in ordine al reato di cui agli artt. 590,583 c.p. in danno del dipendente infortunatosi. Lui ricorre in Cassazione lamentando una errata ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma la S.C. avvalla la decisione di merito (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 01/02/2024, n.4329).

La vicenda

L’infortunato stava lavorando presso una linea automatizzata, quando si era accorto che dell’ovatta era rimasta attaccata al gruppo di raffreddamento e aveva, perciò, chiesto al capo reparto di fermare la linea. Secondo una prassi consolidata e tramandata “oralmente” dai lavoratori, il collega al quadro comandi, a intermittenza, aveva incominciato a fermare e fare ripartire la macchina, mentre egli, tramite una spazzola (c.d. cardina) messa a disposizione dalla ditta, si era messo a “raspare” l’ovatta rimasta attaccata. A un certo punto la spazzola era stata afferrata dai rulli nella fase di movimento, sicché il lavoratore di istinto, aveva cercato di recuperarla, ma era rimasto con la mano sinistra incastrata tra i due rulli ed aveva riportato lesioni personali da cui era derivata una prognosi di 167 giorni.

Al datore di lavoro viene contestato negligenza, imprudenza e imperizia nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente dell’art. 28, comma 2 lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per non avere valutato, nel DVR, connessi all’utilizzo di macchine componenti la linea e in particolare correlati alle operazioni di pulizia e manutenzione delle macchine individuazione, misure tecniche e procedure tali da prevenire e pericoli derivanti ai lavoratori dall’accesso a zone pericolose.

Il ricorso in Cassazione

L’imputato impugna in Cassazione la decisione osservando che la cardina era caduta tra i rulli ed era rimasta incastrata, ma tale circostanza era invero smentita dalle foto in atti, scattate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria subito dopo l’infortunio, nelle quali la spazzola appariva intatta ed integra, fatta eccezione per i segni del tempo e del normale utilizzo.
Tale incongruenza non era stata presa in considerazione dal Tribunale, mentre la Corte di Appello l’aveva superata in modo illogico, ovvero rilevando, da un lato, che non era impossibile che la spazzola, pur rimanendo incastrata fra i rulli, non si fosse deteriorata e, dall’altro, che, comunque, nelle foto in atti i segni di danneggiamento erano visibili e tali erano stati definiti anche dalla persona offesa. Ciò sarebbe illogico poiché pesanti e solidi rulli di metallo ruotanti in pochissimo spazio non possono lasciare integro l’attrezzo in oggetto e illogico nella valorizzazione dell’opinione atecnica del teste.

Le doglianze dell’imputato riguardano il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’infortunio e ne revocano in dubbio la coerenza dal punto di vista logico e l’aderenza rispetto alle emergenze processuali.

La Cassazione rammenta che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal Giudice del merito.

La ricostruzione della dinamica dell’infortunio

Ne discende, che la ricostruzione della dinamica di un infortunio è rimessa al Giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

La motivazione della sentenza di Appello sfugge alle censure dell’imputato incentrate sulla pretesa incoerenza della ricostruzione della dinamica rispetto al fatto che la spazzola sarebbe rimasta integra e sulla incoerenza della ricostruzione rispetto alla descritta velocità di rotazione dei rulli. Si tratta di censure inammissibili, in quanto vertenti sul merito e non già su profili di legittimità e, comunque, infondate.

La circostanza che il lavoratore si fosse infortunato alla mano mentre, intento alla rimozione dell’ovatta dal gruppo di raffreddamento tramite una spazzola, stava cercando di estrarre tale attrezzo rimasto incastrato fra i rulli, è stato accertato dai Giudici di merito in modo coerente con le risultanze probatorie riportate. La Corte ha dato atto che il racconto della persona offesa era stato in toto riscontrato dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro, anch’essi addetti alla stessa linea. In particolare, uno dei testi aveva riferito di essere intervenuto a bloccare il movimento tramite il tasto di emergenza, proprio perché la mano della vittima era rimasta incastrata fra i rulli. Il teste di Polizia Giudiziaria aveva spiegato che era stato necessario allargare i rulli di almeno 2,5 cm, per consentire all’infortunato di estrarre la mano e che sia sui cilindri, che nella postazione di lavoro dell’infortunato, era presente del sangue.

Il percorso argomentativo adottato dalla Corte di Appello è lineare ed esente dai vizi di illogicità.

Avv. Emanuela Foligno

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