Definite dall’Agenzie delle Entrate le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le ipotesi previste dalla legge

Pubblicati, sul sito internet delle Entrate, il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal Dl n. 119/2018. Possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia, pendenti in ogni stato e grado del giudizio. E’ compreso anche il giudizio in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.  Inoltre, alla data di presentazione della domanda, il processo non deve essersi ancora concluso con una pronuncia definitiva.

I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia. Ciò in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP.

In caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla al 24 ottobre 2018 il pagamento sarà pari al 90%. La percentuale scende al 40% in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado e al 15% del in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018 possono invece essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia. A condizione che l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona, quindi, con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata. O ancora, con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.

 

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