Accolto il ricorso delle eredi di un uomo, morto per un’epatopatia cronica attiva da HCV causata da trasfusione di sangue, relativo ai termini prescrizionali per la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992

Con l’ordinanza n. 411/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso delle eredi di un uomo che aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute sul presupposto di essere stato sottoposto, in occasione di un intervento di splenectomia praticatogli il 10 febbraio 1978, ad alcune trasfusioni di sangue, a causa delle quali aveva contratto un’epatopatia cronica attiva da HCV, in relazione alla quale aveva poi presentato, il 4 maggio 2004, istanza per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1.

Addebitando la patologia all’assenza di qualsiasi controllo sulle sacche della sostanza ematica trasfusa, l’uomo – poi deceduto nelle more del giudizio – chiedeva di essere risarcito in relazione al danno subito, ma il suo credito veniva dichiarato prescritto dal giudice di primo grado, con decisione confermata in appello.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte le ricorrenti lamentavano, tra gli altri motivi, erronea valutazione e ricostruzione dei fatti in ordine alla eccezione di prescrizione, nonché erronea motivazione e pronuncia sull’eccezione di prescrizione, oltre ad erronea e illegittima applicazione dei principii giurisprudenziali relativi alla prescrizione del diritto, censurando la sentenza impugnata, nuovamente, nella parte in cui aveva individuato il “dies a quo” del termine di prescrizione nel 17 giugno 1998, facendolo, cioè, coincidere con il momento della prima diagnosi della patologia epatica riscontrata a carico della vittima.

Le eredi, inoltre, eccepivano l’erronea inversione dell’onere della prova del cd. “exordium praescriptionis”, giacchè, a fronte dell’eccezione di prescrizione del diritto, il Ministero, che pure aveva individuato nella data di presentazione della domanda di indennizzo il “dies a quo” del termine di prescrizione, non aveva dedotto e, in ogni caso, offerto elementi probatori idonei ad affermare che prima di tale momento l’attore fosse in grado di percepire, secondo l’ordinaria diligenza, che la patologia da cui era affetto fosse conseguenza dell’emotrasfusione praticatagli.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondate le doglianze proposte.

La sentenza impugnata – specificano dal Palazzaccio – aveva tratto, sul presupposto che dalla cartella clinica relativa ad un ricovero del 17 giugno 1998 risultava una diagnosi di epatite di tipo “C”, la meccanicistica conclusione che l’uomo avesse acquisito, già allora, piena consapevolezza della dipendenza della stessa dalla trasfusione di sangue avvenuta venti anni prima.

La Cassazione ha poi chiarito che, se con “la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo per l’epatopatia cronica previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210” il soggetto emotrasfuso “dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa”, essendo, dunque, ragionevole presumere che da tale data incominci a decorrere il termine di prescrizione, resta, a questo punto, “ribaltato sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l’onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell’esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell’inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo”, potendo tale prova essere raggiunta pure in via presuntiva, dovendosi, però, “fondare su fatti certi”, ovvero dedurre “sulla base di massime d’esperienza o dell'”id quod plerumque accidit””, non potendo consistere in una congettura, ovvero in “una mera supposizione”, ciò che si verifica quando la presunzione “si fonda su fatti incerti” e “viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Responsabilità da emotrasfusione e termini di prescrizione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui