Anche l’Agente della riscossione può essere condannato per colpa grave se insiste ingiustificatamente nell’azione di riscossione verso il contribuente – Cass. 25852/2015.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui e’ stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca  giudiziale, oppure iniziata o compiutal’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Il comportamento sanzionato dall’articolo 96 del codice di procedura civile, appena riportato, integra una particolare forma di responsabilità processuale aggravata (o c.d. lite temeraria) a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovverosia con la coscienza della infondatezza della domanda o della eccezione, o per non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza quest’oggi in commento, ribadise un principio assai importante per i contribuenti. L’Agente della Riscossione che insiste nel voler riscuotere forzatamente un credito, nonostante manchino i presupposti, non può esimersi dal rispondere di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.p., adducendo di agire per conto dell’Ente impositore e che pertanto non può rinunciare all’azione.

Afferma giustamente la Suprema Corte che l’Agente della riscossione agisce in proprio, sia pure in virtù di un rapporto di mandato pertanto spetta ad esso, e non al mandante, la scelta se rinunciare o meno all’azione: ne consegue che, al pari di ogni altro soggetto dotato di legittimazione, anche l’agente soggiace alla sanzione processuale derivante dall’aver agito con colpa grave, per avere (come nel caso di specie) non solo riproposto una domanda avente ad oggetto un credito già in precedenza accertato, ma insistito per ottenerne l’accoglimento persino dopo aver usufruito, a sua richiesta, di un apposito termine per verificare i documenti di cui è in possesso od assumere le necessarie informazioni presso il mandante.

In verità, i giudici ermellini, confermano quanto già disposto dal Tribunale di Torino, con decreto del 19.5.2014: ossia il rigetto dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Equitalia Sud spa per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di una società di capitali, per crediti erariali insinuati con due distinte domande tardive.

Il tribunale aveva, allora, rilevato che l’Agente della Riscossione già aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione dei crediti dedotti in giudizio, che a loro volta, avevano formato oggetto di un’ulteriore domanda di insinuazione tardiva. Riteneva, perciò, che l’opponente versasse in una situazione di colpa grave, per aver omesso di verificare la correttezza del provvedimento di esclusione, fondato sulla medesima ragione, non solo prima della proposizione del ricorso ex art. 98 L.F., ma persino in corso di causa, nonostante le fosse stato concesso un termine proprio a tale scopo.

Queste le ragioni per cui, è confermata la condanna di Equitalia al pagamento oltre che delle spese processuali, alla sanzione di cui all’art. 96 c.p.p.

Non può dubitarsi,– precisa la Corte- dell’estraneità del contribuente al rapporto di mandato fra l’amministrazione finanziaria e l’agente, con la conseguenza che quest’ultimo non può ritenersi esonerato dalla responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (della quale risponde verso la controparte processuale) in ragione della responsabilità assunta nei confronti dell’ente impositore: al di là del rilievo che, per sottrarsi alla responsabilità derivante dal rapporto di mandato, il mandatario può chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’amministrazione mandante, spetta infatti esclusivamente all’agente di decidere se, a fronte dell’ipotetico rischio di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell’ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un’azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 96 cit.

Avv. Sabrina Caporale

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2 Commenti

  1. Buongiorno,
    Vi scrivo per raccontare una storia a mio avviso allucinante; io e mio marito abbiamo un alloggio a Torino ed abbiamo deciso di venderlo poiché ci siamo trasferiti in via definitiva all’estero. Dopo diversi mesi, riceviamo una proposta d’acquisto, ma a seguito dei normali contratti antecedenti all’atto, scopriamo che l’immobile è ipotecato per una cartella esattoriale i testata ad una persona a noi del tutto estraneo, e che non ha alcun diritto di possesso sull’alloggio.
    Abbiamo chiesto spiegazioni presso gli uffici di Torino, dove gli addetti Equitalia ci hanno confermato che l’ipoteca è stata iscritta per errore ma non é di loro competenza la cancellazione.
    Abbiamo inviato tutta la documentazione via email all’ufficio di competenza ma nessuno ci risponde, intanto l’acquirente ha ritirato la proposta d’acquisto e non abbiamo subito un ingente danno economico, per di più, fino alla cancellazione e dell’ipoteca, la commerciabilità dell’alloggio é gravemente compromessa.
    io sono disperata perché non so con chi contattare, sto subendo un grave danno per colpa della negligenza di Equitalia e non trovo nessuno che in tempi rapidi riesca a darmi delle risposte.
    Esistono, a vostro avviso, gli estremi per una azione legale, contro Equitalia, oppure la mia sarà l’ennisimo sopruso senza responsabili?

    Grazie anticipatamente per l’attenzione
    Distinti saluti
    Corinna Leonardo

    • Cara Corinna girerò la sua email ad uno dei ns avvocati che la contatterà via email nei prossimi giorni
      Cari Saluti
      Carmelo Galipò

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