Non sussiste un nesso di causalità tra la vicenda descritta ed i postumi permanenti di evidente natura respiratoria (sinusite reattiva) e genericamente rappresentati (Tribunale di Napoli, Sez. VIII, Sentenza n. 7592/2020 del 16/11/2020 RG n. 8574/2015)

Il paziente cita a giudizio l’Odontoiatra al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 1218, o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, morale soggettivo, da perdita di chances, derivanti dalla inesatta esecuzione dell’intervento di implantologia eseguito nell’aprile 2011.

Il giudizio viene istruito per mezzo di CTU Medico-Legale.

Il Tribunale, preliminarmente, svolge una attenta e precisa disamina del regime normativo applicabile alla fattispecie, della natura contrattuale della responsabilità sanitaria e degli oneri probatori delle parti.

Ciò posto, la relazione medico-legale di parte attrice censura l’operato dell’Odontoiatra avvenuto nel periodo 2009 -2011 e volto a trattare la piorrea da cui risultava affetto l ‘attore; detto trattamento sarebbe consistito nell’estrazione di elementi dentari superiori per allestire due impianti all’emiarcata superiore sia destra che sinistra su cui avrebbe appoggiato un ponte di 10 elementi.

Il Consulente si concentra sull’intervento di apposizione di 4 fixture implantari al mascellare superiore previo rialzo del seno, determinato dalla esiguità del tessuto osseo del mascellare superiore; in particolare, secondo il CTP, si sarebbe operato un “grande rialzo del seno”, complicato, però, “dalla verosimile perforazione della mucosa del seno mascellare a sinistra e dalla risalita della fixture metallica nel seno stesso provocando sinusite reattiva e conseguenti patologie respiratorie che resero necessario un ricovero ospedaliero per rimozione dello stesso, avvenuto di fatto nel dicembre 2011.

A parere del CTP, quindi, a seguito dell’intervento praticato dal convenuto, si sarebbe verificato lo scivolamento di una fixture metallica (quella posta più anteriormente in regione alveolare sinistra) nel seno mascellare sinistro, con posizionamento nella sua regione basale. La presenza di tale corpo estraneo ha potuto, ragionevolmente, essere causa (o concausa di aggravamento) della patologia sinusitica rilevata al mascellare sin che ha reso indispensabile l ‘intervento chirurgico per la sua rimozione”.

Il CTU ha, invece, evidenziato: “E’ elemento dirimente eventuali dubbi sulla tempistica e sull’operato del sanitario la presenza di cinque consensi informati, tutti datati e firmati dal paziente e dal sanitario di cui due per gli interventi di grande rialzo dei seni mascellari con innesti di osso e membrane, uno per l’inserimento degli impianti e due per le riabilitazioni protesiche. Dall’analisi della documentazione presente agli atti appare evidente che il convenuto ha effettuato gli interventi rispettando i tempi di guarigione previsti da tutti i protocolli internazionali. Dall’ultimo intervento di rialzo del seno all’ inserimento degli impianti sono passati ben 9 mesi come si evince dai consensi informati, mentre dall’inserimento degli impianti al rientro chirurgico sono passati 6 mesi (come dichiarato dal paziente e presente nell’atto di citazione), cioè dal 29 ottobre 2010 ad aprile 2011. Nella fase di rientro chirurgico c’è stata la migrazione dell’ impianto distale dell’emiarcata superiore sinistra all’interno del seno mascellare. Tale evenienza dopo un intervento di grande rialzo del seno mascellare si può verificare anche se l’operatore adotta tutte le precauzioni ed opera con la dovuta diligenza, perizia e prudenza . In effetti una migrazione verso il seno mascellare è possibile anche solo per una mancata o parziale osteointegrazione dell’impianto e per la pressione negativa che la mucosa del seno mascellare esercita sulla porzione apicale dell’impianto tendendo a tirarlo verso di se. Se l’impianto avesse invaso completamente il seno mascellare allora si sarebbe potuto parlare di manovra imperita o imprudente ma, come certificato in cartella clinica dal reparto ORL del II policlinico di Napoli e come risulta dal referto della TAC del 08.11.11 (anch’esso presente nella suddetta cartella clinica), l’impianto era posizionato solo nella porzione basale del seno mascellare e non aveva invaso il lume dello stesso . Il referto della TAC dice testualmente: “Presenza di porzione di fixture metallica in corrispondenza della porzione basale del seno mascellare sinistro. Posteriormente si apprezza altra fixture il cui apice aggetta nel seno mascellare omo laterale…”; pertanto tale esame diagnostico rafforza il principio che la migrazione dell’impianto non è stata completa e che non si può parlare di errore da colpa professionale ma semplicemente del manifestarsi di una complicanza prevedibile e predicibile che, tra l’altro, era stata ampiamente illustrata dal convenuto durante le fasi di informazione dell’intervento e del relativo consenso allo stesso. L’operato del convenuto può ritenersi corretto ed ancor più la gestione della complicanza sopravvenuta, infatti il convenuto ha immediatamente avvisato il paziente dell’accaduto e si è attivato per organizzare la rimozione del corpo estraneo in una struttura adeguatamente attrezzata. Va sottolineato che l’intervento chirurgico per posizionare l’impianto ed i sintomi lamentati come l’ostruzione respiratoria non possono essere messi in correlazione ; infatti anche qui la cartella clinica del ricovero ospedaliero evidenzia la presenza di una neoformazione polipoide (referto bioptico del 30.12.11) che era la causa dell’ostruzione respiratoria. Si aggiunge inoltre il reperto di uno stato di flogosi cronica della membrana; di una iperplasia benigna del rinofaringe; ispessimento flogistico cronico della mucosa dei seni mascellari specie a sinistra; tessuto flogistico anche in corrispondenza del seno frontale sinistro e delle cellette etmoidali omolaterali. Tutti elementi presenti e riportati nei referti della TAC e dell’esame istologico effettuato sui frammenti analizzati dopo l’ intervento chirurgico di rimozione dell’impianto. In conclusione possiamo affermare che nulla è imputabile al convenuto in quanto possiamo ritenere il suo operato diligente, perito e prudente sia nella gestione del paziente durante tutte le fasi di lavoro che nelle fasi successive al manifestarsi della complicanza. Ad avvalorare questa tesi è anche l’attuale presenza in arcata mascellare dei quattro impianti. Non si può riconoscere inoltre il nesso di causalità tra la sinusite con difficoltà respiratorie e la migrazione dell’impianto nel seno in quanto lo stesso, come dimostrato dalle immagini TAC, non ha mai invaso il lume del seno mascellare e pertanto non ha potuto creare alcuna difficoltà respiratoria, cosa invece possibile per la presenza della neoformazione polipoide preesistente ….(..).. I danni lamentati e riportati dalla parte attrice non sono eziologicamente imputabili alla condotta del convenuto. La sintomatologia soggettiva, l’obiettività clinica nonché la documentazione radiografica e clinica esibita non sono compatibili con un errore professionale. Non è da ravvisare alcuna condotta imperita o negligente o imprudente del Sanitario resosi responsabile di contro di una corretta analisi diagnostica e scelta terapeutica per il ripristino funzionale del cavo orale del paziente. Nessun danno è derivato dagli interventi e dai trattamenti terapeutici del professionista e nulla è da addebitare alla condotta diagnostica e terapeutica del convenuto”.

Il Giudice condivide, e fà proprie le conclusioni del CTU, e ritiene che si sia manifestata una complicanza non prevenibile e tipicamente correlata al trattamento terapeutico, di cui il paziente era stato debitamente informato.

Ed ancora, viene sottolineato che i rilievi critici del CTP dell’attore, omettono di considerare un ulteriore argomento, ovvero il difetto di prova dell ‘esistenza di un nesso di causalità tra la vicenda descritta ed i paventati postumi permanenti, di evidente natura respiratoria e genericamente rappresentati dalla difesa e dal CTP.

Per tali ragioni la domanda dell’attore viene rigettata.

Il Tribunale di Napoli, rigetta la domanda risarcitoria proposta dall’attore nei confronti dell’Odontoiatra; dichiara assorbito l ‘esame della domanda di garanzia proposta dal Medico nei confronti della Compagnia assicuratrice; condanna l’attore alla refusione delle spese di lite in favore dell’Odontoiatra, liquidate in euro 6.900,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% iva e cpa; condanna l’attore alla refusione delle spese di lite in favore dell’Assicurazione chiamata in causa, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa ; pone a carico dell ‘attore le spese relative alla CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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