L’adempimento dell’obbligo formativo non è escluso, né surrogabile, dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa (Cassazione penale sez. IV, 26/05/2021, n.24417)

Il datore di lavoro ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 12 settembre 2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bassano del Grappa il 28 ottobre 2013 per il delitto di omicidio colposo contestato come commesso in danno del fratello.

L’imputato risponde del delitto quale titolare della s.r.l. e datore di lavoro della vittima: quest’ultima stava eseguendo lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa attraverso fissaggio di reti, quando decideva di calarsi verso il basso mediante lo scorrimento della doppia corda; purtroppo, la corda finiva e, in mancanza di un dispositivo di blocco (nodo di fine corsa o similare), il lavoratore cadeva all’indietro verso valle impattando contro le rocce e finendo sulla strada sottostante, decedendo sul colpo.

Sia in primo, che in secondo grado, veniva esclusa la rilevanza causale di alcuni profili di colpa specifica (la mancanza di imbracatura con cosciali e bretelle, anzichè soli cosciali, il mancato utilizzo dell’assorbitore di energia), mentre veniva attribuita rilevanza eziologica alla mancanza del nodo di arresto e all’utilizzo di una corda troppo corta, nonchè alla mancata formazione professionale del lavoratore, della quale il datore di lavoro è chiamato a rispondere.

In Cassazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità operative adottate in occasione dell’infortunio e la errata sussistenza del nesso causale tra il mancato assolvimento dell’obbligo formativo e l’infortunio.

Per quanto riguarda le modalità operative, il ricorrente deduce che la Corte ha omesso di considerare gli esiti probatori sia con riguardo alla questione della mancata adozione di un nodo o dispositivo di fine corsa sulla corda, sia con riguardo alla questione della corda troppo corta.

Quanto all’obbligo formativo, conseguentemente, il ricorrente rileva che, quand’anche fosse stata impartita al lavoratore la formazione necessaria, nulla sarebbe cambiato, avuto riguardo all’accertata correttezza della scelta operativa adottata nell’occasione.

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e premettono che, pur a seguito dell’esclusione di alcuni profili di colpa specifica, residua nella motivazione della sentenza impugnata, un altro profilo di colpa specifica riferibile alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Difatti, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

Invero, sia sulla base della motivazione della sentenza impugnata, sia sulla base delle stesse deposizioni dei testi ascoltati e del Consulente di parte è emerso che l’infortunio fu causato congiuntamente dalla insufficiente lunghezza della corda e dall’assenza di un sistema di blocco di fine corsa (si trattasse di un nodo, o di altro apposito dispositivo).

Se la corda fosse stata della lunghezza adeguata, e fosse stato presente il dispositivo di fine corsa, l’incidente mortale non si sarebbe verificato.

Inoltre, sebbene la lunghezza delle corde fosse stata calibrata in modo da evitare gli inconvenienti di una corda troppo lunga con un tratto di strada sottostante, nondimeno l’imputato ha affermato che “Forse le corde erano un pò troppo alte, ecco”; e, quanto al nodo di fine corsa, la ragione principale addotta dal teste per la mancata adozione di tale soluzione era quella di evitare incagli (analoga spiegazione veniva fornita dal consulente B.), salvo poi precisare che la presenza di un nodo poteva rappresentare un pericolo nel caso di lavori eseguiti con corde lunghe 60-70 metri, non con corde di 15-20 metri di lunghezza, come nel caso di specie.

Al riguardo, la Corte di merito ha osservato: “in un giudizio di valore la maggiore agilità o speditezza del lavoro non può superare la necessaria adozione dei presidi di sicurezza”; e che proprio l’assenza del nodo di fine corsa (o di altro dispositivo avente analoghe funzioni) non poteva consentire di lavorare in piena sicurezza, avendo a disposizione una corda troppo corta.

E’ corretto l’assunto recepito dai Giudici di merito in base al quale “assume rilievo causale nel prodursi dell’evento de quo la carenza di un’adeguata formazione del lavoratore, imputabile al datore di lavoro”.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

Inoltre, l’adempimento di tali obblighi non è escluso, né è surrogabile, dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa.

Per tali ragioni, la Cassazione rigetta integralmente il ricorso e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.

Avv. Emanuela Foligno

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