L’attrice, mediante l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione di pericolo evitando la caduta dalla passerella (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 838/2021 del 07/06/2021-RG n. 5810/2016 Repert. n. 1024/2021 del 07/06/2021)

La donna danneggiata cita a giudizio il gestore del Lido, al fine di vedersi riconoscere il ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti a causa della frattura scomposta del capitello radiale del braccio sinistro e tumefazioni alle ginocchia, conseguenti alla caduta dalla passerella.

In particolare, in data 26/7/2015 , alle ore 11:30 circa, mentre percorreva la passerella in legno che consentiva l’accesso all’arenile, l’attrice cadeva per la presenza di una traversa sollevata rispetto alle altre.

Si costituisce in giudizio il convenuto deducendo l’attribuzione della responsabilità all’attrice stessa per la incauta condotta.

Il Tribunale dà atto che, sebbene l’attrice abbia dato prova del fatto storico lamentato attraverso l’escussione dei testi, e delle lesioni subite in conseguenza della caduta, al contempo il convenuto ha a sua volta fornito la prova del caso fortuito, consistente nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata.

In particolare, la passerella su cui cadeva l’attrice, è formata da doghe in legno disposte trasversalmente alla senso di calpestio ed appoggiate sulla sedime sabbioso, è caratterizzata da ampi interspazi e dislivelli fra una doga e l ‘altra, per cui i bordi esterni non combaciano fra di loro.

Gli interspazi e i dislivelli della passerella sono ben visibili, e a maggior ragione in considerazione dell’orario diurno in cui si verificava la caduta della donna.

Orario diurno e piena visibilità degli interspazi e dei dislivelli della passerella in questione, rendono irrilevante la circostanza secondo la quale la doga sulla quale sarebbe avvenuta la caduta, fosse sollevata rispetto a quella precedente e/o a quella successiva.

Pertanto, in considerazione delle risultanze istruttorie, la domanda dell’attrice viene rigettata poiché l’anomalia denunziata non riveste carattere di insidia ed era del tutto prevedibile.

Il Giudice sottolinea che, sulla pericolosità della cosa custodita, che è necessaria un’indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un determinato contesto.

In altri termini, la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando ” determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

Ciò significa che se la cosa provoca un danno per l’anomalo comportamento dello stesso danneggiato, difetta il presupposto per l’operare della presunzione di responsabilità di cui all’art.2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1”.

Ed ancora, “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

Pertanto se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità verso i terzi ex art.2051 c.c., è tuttavia altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, fa sì che venga esclusa la responsabilità del custode per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Traslando tali principi ai fatti di causa, l’attrice, mediante l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione di pericolo derivante dalle caratteristiche stesse della passerella e segnatamente dalle modalità di posa su di un sedime sabbioso non perfettamente livellato e suscettibile di continue variazioni altimetriche, oltre alla presenza di distanziamento fra le doghe, in quanto i disallineamenti fra le doghe erano sicuramente percepibili e dunque era necessaria una particolare nell’utilizzo.

Conseguentemente, il gestore convenuto è esente da responsabilità per i danni subiti dall’attrice, essendo del tutto superata la presunzione di responsabilità predicata dall’art. 2051 c.c.

Il Tribunale di Brindisi, rigetta la domanda dell’attrice e la condanna al pagamento della spese processuali liquidate in euroo3.972,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui