La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti importanti in merito all’ errore diagnostico e alla sua esatta portata in ambito di responsabilità medica
Con la sentenza numero 47448/2018 la Corte di cassazione ha approfondito la questione relativa all’ errore diagnostico.
Gli Ermellini hanno specificato che l’ errore diagnostico si ha non solo quando il medico non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia o lo inquadra in maniera errata.
L’ errore diagnostico si configura anche quando il medico non sottopone il paziente agli accertamenti doverosi per formulare una corretta diagnosi.
Non solo.
Gli Ermellini hanno chiarito che “allorché il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa allorquando non si proceda alla stessa e ci si mantenga invece nell’erronea posizione diagnostica iniziale”.
La pronunci in commento, inoltre, specifica che l’importanza della legge scientifica che il giudice deve utilizzare per verificare se il fatto lamentato dal paziente sia eziologicamente connesso alla condotta del sanitario.
Ma quand’ è che un enunciato ha valenza di legge scientifica?
Ebbene, esso deve rispondere ai seguenti requisiti:
- generalità;
- controllabilità;
- il grado di conferma;
- l’accettazione da parte della comunità scientifica internazionale.
Appurati tali requisiti, la Corte ha analizzato la “summa divisio” tra leggi di carattere universale e leggi di carattere statistico.
I giudici hanno poi ribadito che nei giudizi di responsabilità medica il ricorso a queste ultime è legittimo.
Ciò in quanto “il modello della sussunzione sotto leggi sottende, il più delle volte, necessariamente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti”.
Laddove, invece, si pretenda sempre e comunque una spiegazione causale secondo criteri di certezza assoluta “si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari”.
Stabilito questo, i giudici ricordano che la giurisprudenza ha creato il concetto di probabilità logica. Esso “impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla”.
Ne consegue, pertanto, che per giungere a un corretto giudizio di probabilità logica si deve ricorrere al procedimento abduttivo, definito come “strumento principe dell’accertamento della condizionalità necessaria”.
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