La Corte di Cassazione fa il punto in merito alla possibilità di provare il mandato dell’avvocato tramite la procura alle liti. Ecco cosa hanno stabilito i giudici

Con la sentenza numero 26522/2018 la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla possibilità di provare il mandato dell’avvocato tramite la procura alle liti.

La procura alle liti e il contratto di patrocinio, affermano gli Ermellini, sono cose da tenere distinte, con conseguenze che si ripercuotono anche sulla forma e sulla prova.

Secondo i giudici, con riferimento all’attività professionale svolta da avvocati, occorre considerare che il contratto di patrocinio è cosa ben diversa dalla procura alle liti.

Infatti, il primo è un negozio bilaterale fondato sullo schema del mandato. Con quest’ultimo, il cliente incarica formalmente il professionista di svolgere la sua opera.

Invece, la procura alle liti è il negozio unilaterale con il quale il cliente investe l’avvocato del potere di rappresentarlo in giudizio.

Una distinzione importante, questo, che comporta delle conseguenze rilevanti per quel che concerne l’atto di provare il mandato dell’avvocato.

Nello specifico, sebbene da un lato si possa affermare che la procura alle liti assolva all’onere di forma eventualmente richiesto per il contratto e ne fornisce la prova, dall’altro lato va sottolineato un ulteriore aspetto.

Ovvero che questa non è indispensabile ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, per il quale non è nemmeno richiesta la forma scritta.

In sostanza, la procura alle liti serve solo per lo svolgimento di attività processuale e non per provare il mandato dell’avvocato.

Inoltre, secondo la Cassazione occorre considerare che ai fini della conclusione del contratto di patrocinio non rileva il versamento di un fondo spese o di un compenso prima o durante lo svolgimento del rapporto professionale.

Questo vale in particolare per due ragioni.

La prima è che il mandato può essere anche gratuito. La seconda è anche laddove lo stesso sia oneroso, il compenso e il rimborso spese possono essere comunque chiesti dopo.

Ne consegue, pertanto, che il diritto al compenso discende dal conferimento del mandato e dall’espletamento dell’incarico.

E questo vale a prescindere dalla sussistenza della procura e dal previo versamento di somme o dalla corresponsione di un fondo spese.

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