Non è da considerarsi abusiva o vessatoria la clausola di esclusione della copertura assicurativa se il conducente è privo di patente di guida

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola di esclusione della copertura assicurativa per i sinistri causati da conducenti privi di patente di guida, poiché delimitativa del rischio garantito, attiene all’oggetto del contratto e non ha natura vessatoria ex art. 1341 c.c..

In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 12119 del 22 giugno 2020).

La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi da un autocarro, il cui conducente era privo di patente di guida, che uscendo di strada provocava la morte di un passeggero.

L’Assicurazione dell’autocarro, dopo avere risarcito i congiunti della vittima, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società proprietaria dell’autocarro per recuperare le somme versate.

La società si opponeva al decreto ingiuntivo sostenendo che il contratto assicurativo escludeva la rivalsa nel caso di sinistro causato da persona priva di titolo alla guida e che comunque tale clausola doveva considerarsi nulla.

Il Tribunale di Aosta rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo evidenziando che i proprietari dell’autocarro erano a conoscenza che il conducente dell’autocarro fosse privo di patente e ciò legittimava la rivalsa dell’Assicuratore.

La Corte d’Appello di Torino successivamente adita dichiarava inammissibile l’impugnazione e affermava che non era stata censurata dagli appellanti l’affermazione secondo cui “la polizza conteneva la dicitura in grassetto che l’assicurato dichiarava di ben conoscere gli estremi delle garanzie” prestate dalla polizza.

Espone anche la Corte Territoriale che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non vessatoria la clausola di esclusione della garanzia per guida senza patente in quanto volta a delimitare il rischio assicurativo.

La vicenda approda in Cassazione.

I ricorrenti evidenziano che la clausola di esclusione debba considerarsi vessatoria, perché espone l’assicurato alla rivalsa dell’assicuratore a prescindere da qualsiasi sua condotta colpevole.

Secondo i ricorrenti quella clausola potrebbe ritenersi valida soltanto nell’ipotesi in cui l’assicurato, oltre a essere a conoscenza che il conducente era privo di patente, gli avesse anche consapevolmente affidato il veicolo nonostante tale difetto di abilitazione alla guida.

Nel caso in cui, sia carente l’affidamento volontario del mezzo da parte del proprietario, l’assicurato non dovrebbe essere esposto alla rivalsa ed essendo mancata la prova nel giudizio di merito di un consapevole affidamento del veicolo, l’assicurato non poteva essere esposto alla rivalsa dell’assicuratore.

Gli Ermellini considerano la doglianza infondata.

La clausola la quale esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente è una clausola correttamente qualificata dal Tribunale come delimitativa del rischio; e le clausole delimitative del rischio, attenendo all’oggetto del contratto, non possono mai dirsi vessatorie.

La pretesa dell’assicurato, secondo cui la suddetta delimitazione del rischio potrebbe operare solo nel caso di volontario affidamento del mezzo, da parte dell’assicurato, ad un conducente privo di patente è infondata.

Non può negarsi che sia in “colpa grave” il proprietario di un autoveicolo che lo affidi volontariamente a un conducente che egli sappia essere privo di patente.

Inoltre, la clausola di esclusione della garanzia per guida senza patente, in realtà, non riduce la responsabilità dell’assicuratore, ma la allarga in quanto l’Assicuratore  “per legge ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato quando sia stato costretto a pagare in favore della vittima, in virtù della regola di inopponibilità delle eccezioni contrattuali (art. 144 cod. ass.), un indennizzo che contrattualmente non era tenuto a pagare”.

La clausola impugnata, dunque, è “riduttiva” non dei diritti dell’assicurato o degli obblighi dell’assicuratore scaturenti dalla legge, ma solo dell’ampliamento della copertura prevista da un altro patto contrattuale.

Se fosse mancata quella clausola, viene specificato, l’assicuratore avrebbe infatti avuto un diritto di rivalsa pieno e incondizionato.

Per tali ragioni, non può essere ritenuta vessatoria una clausola che amplia, invece che ridurre, i diritti dell’assicurato rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

Infine, rammentano gli Ermellini, la responsabilità del proprietario del veicolo è di natura oggettiva e in quanto tale prescinde da qualsiasi condotta colposa o dolosa del proprietario e può essere evitata solo dimostrando la circolazione prohibente domino, che sussiste quanto il proprietario dimostri di avere adottato tutte le misure esigibile per impedire la circolazione del mezzo assicurato.

Il ricorso viene rigettato e le spese di lite vengono addossate ai ricorrenti.

Avv. Emanuela Foligno

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