L’assicurazione del veicolo danneggiante è tenuta al risarcimento anche se il conducente dell’auto ha provocato il danno dolosamente

In tali termini si è espresso il Tribunale di Larino (Sentenza n. 278 del 3 agosto 2019) sulla particolare vicenda oggetto del presente commento in tema di risarcimento per un sinistro stradale causato dall’investimento volontario di un pedone.

La natura dolosa del sinistro ha originato un contrasto circa l’identificazione del soggetto tenuto a sopportare l’onere risarcitorio.

Il danneggiato ritiene – in base al generale principio di manleva che informa il sistema della responsabilità civile della circolazione stradale – che tale soggetto vada individuato nella Compagnia assicurativa.

L’Assicurazione, invece, ritiene che proprio a causa della natura dolosa dell’investimento, la garanzia non operi e quindi del danno debba rispondere personalmente l’assicurato.

Il Tribunale evidenzia che tale contrasto è solo apparente in quanto già risolto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20786/18), la quale ha affermato il principio secondo cui “l’assicurazione del proprietario è tenuta al risarcimento anche se il conducente dell’auto ha provocato il danno con una manovra volontaria”.

In tale circostanza, infatti, ciò che viene tutelato è l’interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivanti dalla circolazione stradale – così come consacrato nella legislazione in tema di responsabilità civile automobilistica e valorizzato dal diritto europeo nel senso del riconoscimento dell’interesse del danneggiato ad essere risarcito del danno subito.

Tale interesse del danneggiato prevale sulla disposizione di cui all’art. 1917 c. c. che stabilisce, invece, l’esclusione della garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi.

Per tali ragioni il Tribunale accerta e dichiara tenuta al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro la Compagnia assicuratrice in solido con il proprietario del veicolo assicurato.

Per la quantificazione del danno risarcibile il Giudice condivide le conclusioni della C.T.U. che optano per una riduzione dell’efficienza psico fisica nella misura del 14%, in inabilità totale temporanea di giorni 25 , inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 e inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40.

Tenuto conto dell’età dell’attore alla data dell’incidente (28 anni), il danno biologico ammonta ad € 41.301, quello da inabilità in € 5.880 e quello per spese in € 450, il tutto per un totale di € 47.637,00, oltre interessi e rivalutazione.

Viene respinta, invece, la domanda dell’ulteriore risarcimento del danno morale avanzata dal danneggiato.

Il Tribunale, infatti, rammenta che la personalizzazione del danno non avviene in  automatico all’accertamento dell’esistenza del danno stesso, ma richiede l’individuazione dell’esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.

È cioè necessario che il danno, di cui viene chiesta la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all’esperienza personale.

Ne deriva, pertanto, che l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico – relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e ” conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”.

Ciò posto, il Tribunale evidenzia che il danneggiato non ha fornito nessuna prova di avere subito un ulteriore danno rispetto a quello accertato dalla Consulenza d’Ufficio.

Per tali ragioni nulla spetta al danneggiato a titolo di personalizzazione del danno.

Viene dunque accolta la domanda di condanna del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo e della Compagnia assicuratrice, i quali vengono anche condannati al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.

Avv. Emanuela Foligno

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