L’evento meteorologico come caso fortuito esimente la responsabilità da cose in custodia deve avere i caratteri della eccezionalità e della imprevedibilità

Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità.

Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

La vicenda trae origine dalla caduta di tre pini marittimi che si abbattevano sulla abitazione dell’uomo confinante creando notevoli danni e lesioni fisiche.  Veniva parzialmente definita attraverso ATP all’esito del quale la Compagnia d’assicurazione dell’uomo versava l’indennizzo di euro 11.175,00, che il danneggiato tratteneva come acconto.

Il proprietario degli alberi sosteneva il caso fortuito costituito da una tromba d’aria.

Il Tribunale di Arezzo (sentenza n. 414 del 14 settembre 2020) ritiene fondata la domanda svolta dal danneggiato nei confronti della propria compagnia d’assicurazione e non quella svolta nei confronti del proprietario degli alberi.

La CTU svolta nel procedimento di ATP quantifica i danni subiti all’immobile in complessivi euro 58.282,00 oltre Iva.

Ai fini della copertura assicurativa -specifica il Giudice- non rileva che i danni siano stati causati dalla caduta dei pini marittimi e da altri oggetti trascinati in aria in occasione del medesimo evento atmosferico, trattandosi in ogni caso di danni dovuti a un evento naturale.

Tuttavia, ai sensi del contratto di assicurazione vengono escluse alcune voci di danno, per un totale di euro 9.217,00.

Detratto quanto già versato dalla Compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo (euro 11.175,00, trattenuto a titolo di acconto), quest’ultima è tenuta a corrispondere alla parte danneggiata il residuo importo di euro 37.890,00, oltre Iva come dovuta.

Non viene considerata fondata, invece, la domanda avanzata dal danneggiato nei confronti del proprietario degli alberi in quanto l’evento atmosferico che ha causato i danni viene ritenuto caso fortuito tale da escludere la responsabilità del proprietario/custode degli alberi caduti.

La norma di riferimento, ovverosia l’art. 2051 c.c., identifica il caso fortuito quale unico elemento idoneo a interrompere il nesso causale.

Nello specifico, in materia di eventi metereologici, la Suprema Corte ha chiarito che “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità”.

Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare l’esimente del caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

L’imprevedibilità deve essere intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento, mentre l’eccezionalità è da identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale.

Ciò significa che per poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’ipotesi di esclusione della responsabilità, la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità del fenomeno -,  presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso.

Nel caso specifico l’istruttoria svolta ha fatto emergere elementi, concreti e specifici, idonei a qualificare la tromba d’aria come imprevedibile ed eccezionale, mentre veniva negata la CTU medico-legale sul danneggiato.

Difatti dalle schede di intervento dei Vigili del Fuoco è emerso che il giorno in cui avveniva la tromba d’aria venivano svolti oltre 30 interventi nel medesimo Comune, tutti riferibili alla tromba d’aria (tetti scoperchiati, alberi caduti, ecc.).

Anche le prove testimoniali confermano il carattere eccezionale dell’evento.

Le prove testimoniali raccolte in corso di causa confermano il carattere eccezionale dell’evento.

Inoltre il rapporto dei Vigili del Fuoco relativo all’intervento effettuato presso l’abitazione del danneggiato non fa riferimento all’eventuale cattivo stato di manutenzione dei pini caduti.

Oltretutto, il CTU, in risposta alle osservazioni dei CCTTPP, ha precisato come i pini si fossero sviluppati per circa 60 anni e forse più, e tuttavia l’evento aveva spezzato i loro tronchi, di circa 60-70 cm di diametro,  rimarcando come la causa delle loro caduta fosse riconducibile non altro che all’evento meteorologico assimilabile a quello di una tromba d’aria.

D’altra parte, non sarebbe logico affermare che se i tre pini caduti non fossero stati in cattive condizioni di manutenzione non sarebbero caduti, al pari degli altri siti nella stessa proprietà; a contrario, potrebbe anzi sostenersi che proprio il fatto che abbiano invece resistito gli altri pini di parte convenuta – di analoga età, aspetto e ubicazione – conferma l’anomalia del fenomeno occorso e l’imprevedibilità dei suoi effetti.

In conclusione, viene ritenuto provato il caso fortuito, quale esimente della responsabilità che in base all’art. 2051 c.c. sussisterebbe in capo al proprietario/custode degli alberi, conseguentemente la domanda svolta nei confronti dello stesso non viene accolta.

Eguale sorte per i danni fisici patiti dal danneggiato, che non rientrano nella copertura assicurativa e quindi non sono risarcibili.

Il risarcimento del danno materiale viene addossato alla Compagnia assicuratrice dell’abitazione, nei limiti indicati.

Avv. Emanuela Foligno

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