In caso di caduta a bordo della nave da crociera sussiste, in capo al vettore, una presunzione relativa di responsabilità

Una donna cita in giudizio la compagnia di navigazione Costa Crociere onde ottenere il risarcimento del danno che quantifica in euro 47.000,00 derivante da una caduta a bordo della nave da crociera, più specificamente all’interno del bagno della cabina, che le causava la frattura del femore.

Secondo la donna, la Compagnia di navigazione sarebbe da ritenersi responsabile in quanto la caduta avveniva a causa di un brusco movimento della nave.

La causa viene trattata dal Tribunale di Patti (sentenza n. 545 del 14 ottobre 2020) e viene istruita attraverso l’assunzione di prove orali e mediante CTU Medico-legale.

Nelle more del giudizio la donna decedeva e il processo veniva riassunto dagli eredi.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che ai sensi dell’art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 “l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni”, prevedendo diversi termini per l’inizio della relativa decorrenza che, nel caso di lesioni personali, decorrono dalla data dello sbarco del passeggero.

Nel merito, però, la domanda risarcitoria non viene considerata fondata.

L’art. 409 cod. nav., così come l’art. 1681 c.c., pone una presunzione relativa di responsabilità a carico del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio.

Tale presunzione, però, non esonera il passeggero dall’onere di fornire la prova del nesso causale fra il sinistro stesso e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto.

La presunzione di responsabilità opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto.

Viceversa, la presunzione di responsabilità del trasportatore è esclusa quando viene accertata la mancanza di una sua colpa, ovverosia quando il sinistro è attribuibile al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità.

Nella ricostruzione dei fatti come esposti dalla donna caduta, l’evento si sarebbe verificato a causa di un movimento brusco e improvviso della nave in fase di ormeggio al porto di Marsiglia.

Ebbene, al di là della interpretazione attribuibile al termine “movimento brusco”, che potrebbe anche ricondursi ad un consueto movimento della nave da crociera di attracco in un porto, percepito come “brusco” dal passeggero, nella ricostruzione della vicenda si colloca un elemento che assume carattere dirimente.

Difatti, nella dichiarazione di infortunio del passeggero rilasciata e sottoscritta dal marito della donna nell’immediatezza del fatto, questi ha dichiarato che la moglie “mentre era in bagno è scivolata sull’asciugamano che era a terra”.

Non vi è, quindi, nessun riferimento a movimenti bruschi della nave.

In tale ottica, precisa il Tribunale, se le dichiarazioni del marito della vittima assumono rilievo, esse, però, vanno lette nella loro interezza, ossia non solo con riferimento a quelle oggetto della deposizione testimoniale, ma anche a quelle sottoscritte nel c.d. modulo di infortunio.

In buona sostanza, nell’operazione di ricostruzione del nesso eziologico, fra il movimento definito brusco della nave e l’evento occorso al passeggero, si colloca la presenza di un fattore alternativo, ossia l’asciugamano poggiato a terra su cui la donna è scivolata.

A tale proposito, vengono richiamate le argomentazioni di una recente decisione del Tribunale di Imperia (21/09/2020, n.463) a tenore della quale “all’accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità si perviene con un procedimento di eliminazione mentale: un’azione o un’omissione è causa di un evento se non può essere mentalmente eliminata o sostituita con la condotta doverosa senza che l’evento venga meno o si verifichi con modalità diverse”.

L’affermazione del rapporto di causalità è, in altri termini, la conclusione di un ragionamento garantito da una legge scientifica o da una massima d’esperienza secondo le quali vi è la certezza che quella condotta abbia prodotto l’evento.

Secondo il principio del più probabile che non, è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell’evento all’ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall’applicazione della regola della c.d. probabilità logica.

Il movimento brusco imputato al vettore non risulta essere, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, condizione necessaria dell’evento lesivo che ha colpito la donna, che, invece, va ascritto alla presenza dell’asciugamano per terra, essendo un dato di comune esperienza quello per cui un asciugamano poggiato per terra in un bagno crea una superficie instabile che facilita la caduta.

Tale condotta, quindi, non può imputarsi all’organizzatore del viaggio, ma al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha, per l’appunto, ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità che, nella specie, è venuta meno.

In difetto di colpa del vettore, essendo il sinistro causalmente riconducibile al fatto stesso dell’attrice, le domande risarcitorie vengono integralmente rigettate.

In virtù della soccombenza, la donna viene condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU.

La sentenza qui a commento è del tutto condivisibile e si distingue per l’impeccabile sintetizzazione del principio della probabilità logica.

Avv. Emanuela Foligno

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