Una ordinanza della Corte di Cassazione ha messo in guardia sui rischi di non presentare la dichiarazione dei redditi in caso di separazione. Ecco le ripercussioni sull’assegno di mantenimento alla ex moglie

Che conseguenze ci sono in termini di assegno di mantenimento alla ex moglie se l’ ex marito non dichiara il reddito? In merito la Cassazione, sesta sezione civile, con la ordinanza n. 3709/2018, ha fornito dei chiarimenti importanti.

I giudici, infatti, hanno confermato l’esborso a carico del marito, presunto benestante, che non aveva presentato in sede di merito la dichiarazione dei redditi aggiornata.

Se l’ ex marito non dichiara il reddito in giudizio, infatti, ed è un “presunto benestante”, è possibile che a suo carico venga posto l’assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie o che questo venga aumentato.

Infatti, è consentito al giudice di merito di fare ricorso a presunzioni semplici nella sua valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione.

E questo non solo per il riconoscimento del diritto all’esborso, ma anche della sua quantificazione.

Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso di un uomo. A suo carico, la Corte d’Appello aveva imposto la corresponsione in favore della moglie di un assegno di mantenimento. Questo era stato determinato in 300 euro.

In Cassazione, tuttavia, l’uomo ha ritenuto che il giudice a quo non avesse tenuto conto di un punto importante. Ovvero che la donna era titolare di adeguati redditi propri.

La pronuncia, a suo avviso, si era fondata solo sulla circostanza che lui aveva mancato di produrre in giudizio le sue dichiarazioni dei redditi.

I giudici hanno ricordato che, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, comma 2, c.c., dovrà essere inteso in questo modo. Il giudice deve essere tenuto a determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”.

Queste vanno individuate in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico diversi dal reddito.

Tali elementi devono essere idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti. Condizioni la cui valutazione non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare.

Questo poiché basta un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Pertanto, si ritiene ammissibile che il giudice di merito faccia ricorso a presunzioni semplici nell’operare una valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione.

Ciò al fine sia del riconoscimento che della quantificazione dell’assegno di mantenimento.

Non si configura, pertanto, un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella della parte cui fa carico l’onere della prova. Questo tenuto conto che tale onere può essere assolto anche con la prospettazione al giudice medesimo dell’esistenza di elementi presuntivi.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha effettuato una corretta comparazione dei redditi delle parti. Era stato infatti evidenziato come l’uomo fosse proprietario di una casa e la moglie solo di un terreno agricolo. Inoltre, si rilevava come la ex percepisse una somma certamente inidonea ad assicurarle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Tale parametro, vige ancora in ambito di separazione in quanto, a differenza del divorzio, questo presuppone la permanenza del vincolo coniugale.

Ancora, la Corte territoriale ha accertato che l’ex marito, ad onta della dichiarazione da lui effettuata di essere disoccupato e nullatenente, risultava svolgere l’attività di procacciatore di affari.

Inoltre, il medesimo, in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, aveva ammesso l’esistenza di redditi in misura maggiore di quella dichiarata.

Pertanto, il giudice di appello ha correttamente valorizzato anche la mancata produzione, da parte dell’appellato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.

 

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