Fallimento dell’intervento di sterilizzazione induce la donna, rimasta in gravidanze, a interrompere la gravidanza (Tribunale Grosseto, Sentenza n. 349/2022 pubbl. il 10/06/2022 RG n. 889/2017).

Fallimento dell’intervento di sterilizzazione e successiva interruzione della gravidanza.

Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. la donna cita a giudizio la ASST in relazione al fallimento di un intervento di sterilizzazione del 2.03 .201 0, cui sarebbero conseguiti danni da mal -practice medica riconducibili eziologicamente alla condotta negligente del nosocomio .

Espone in particolare l’attrice che nelle dedotte circostanze di tempo sarebbe stata operata presso il presidio ospedaliero di Grosseto per sottoporsi a taglio cesareo in occasione della sua terza gravidanza e a una concomitante sterilizzazione tubarica, decisione motivata dal fatto che anche le due precedenti gravidanze si erano concluse con il taglio cesareo .

Nonostante il predetto intervento di sterilizzazione rimaneva in gravidanza  pochi anni dopo e decideva di interrompere la gravidanza ai sensi della L. 194/1978.

In sintesi la donna deduce il fallimento dell’intervento di sterilizzazione eseguito dai sanitari dell’Azienda sanitaria, a suo dire dovuto ad una condotta negligente ed imperita, deducendo altresì una lesione del proprio diritto di autodeterminazione in ragione di una inadeguata informazione circa i rischi dell’intervento de quo.

Chiede quindi il risarcimento del danno biologico per invalidità temporanea al 50% per due settimane ed un risarcimento quantificabile, in via equitativa, in 50.000,00 , oltre al risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione per la dedotta omessa informazione, valutabile anch’esso equitativamente e quantificabile in 30.000,00 .

La Azienda USL convenuta si è limitata a negare qualsivoglia responsabilità per il fallimento dell’intervento di sterilizzazione .

La CTU ha chiarito  come “un eventuale fallimento dell’intervento di sterilizzazione tubarica, oltre che dalla tecnica operatoria adoperata, può dipendere da diversi fattori tra cui l’età della paziente e la presenza di condizioni preesistenti , precisando come l’obesità, la presenza di aderenze o di tube ispessite a causa di pregressi interventi chirurgici in addome o da processi infiammatori concomitanti possono incrementare il rischio di fallimento e quindi determinare una ricanalizzazione con con seguente apertura del lume della tuba stessa “ …… altre cause di fallimento dell’intervento possono essere rappresentate da: 1) errori chirurgici, come la sezione del legamento rotondo anziché della tuba, o la sezione parziale della tuba; 2) formazione di un tragitto fistoloso fra le estremità tubariche chirurgicamente divise, oppure per rianastomosi spontanea, intesa come “processo riparativo naturale” , laddove la formazione della fistola può essere dovuta anche a una procedura di elettrocauterizzazione difettosa ; nonché da 3) difetti strumentali, come corrente elettrica insufficiente per l’elettrocauterizzazione (…. ) il tasso di fallimento, cioè la probabilità di gravidanza ovvero il rischio di gravidanza indesiderata, viene variamente stimato in letteratura potendo modificarsi a causa di numerosi fattori , dovendosi tenere in debito conto, unitamente alla valutazione della correttezza dell’operato dei medici, anche l’acquisizione del consenso informato, ed in particolare la modalità e i tempi della sua somministrazione, il contenuto delle informazioni fornite al paziente e non ultimo la descrizione, nel registro operatorio, della tecnica utilizzata per la sterilizzazione ( ….)  (i ) non è possibile precisare il tipo di intervento praticato in quanto nel registro operatorio la descrizione della metodica utilizzata è limitata alla generica dicitura di sterilizzazione tubarica ; (ii ) di conseguenza non si possono addebitare specifiche censure nell’esecuzione dello stesso , potendosi tuttavia ipotizzare fondatamente un comportamento negligente da parte dell’operatore, di cui peraltro non è nota l’esperienza, in primo luogo per la mancata documentazione della tecnica chirurgica adottata e della relativa procedura e, stante la mancanza di fattori di rischio (non descritti in corso di intervento), per evidenza del fallimento della procedura anche in relazione all’età della paziente (> a 35 anni) notoriamente a minor rischio di gravidanza in desiderata…(..) la sterilizzazione tubarica a tutt’oggi deve essere considerata una procedura permanente e irreversibile , pertanto , ove correttamente eseguita, i rari casi di fallimento dell’intervento riportati in letteratura non possono essere assunti come esimente allorché non si dimostri preventivamente di aver rispettato le corrette tecniche chirurgiche”.

Alla luce degli esiti peritali, risulta dunque accertata una condotta negligente dei sanitari che effettuarono l’intervento di sterilizzazione. Anche in relazione al profilo relativo alla mancata prestazione di un valido consenso informato, il Collegio peritale ha ritenuto sussistente l’inadempimento della convenuta.

Conclusivamente, il Tribunale condanna la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 10.000,00, oltre alle spese di lite e di C.T.U.

Avv. Emanuela Foligno

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