Responsabilità del Comune per la conduttura fognaria: limiti (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 15/06/2022, n.19281).

Responsabilità del Comune per le infiltrazioni derivanti dalla conduttura fognaria.

I danneggiati citano a giudizio il Comune di Grottaminarda chiedendo l’accertamento della responsabilità del Comune medesimo e la condanna al risarcimento dei danni occorsi alla loro abitazione in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla conduttura fognaria comunale.

Il Comune chiede il rigetto della domanda e l’autorizzazione alla chiamata in causa della società gestrice del sistema fognario.

Il Giudice di Pace accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 600, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

La pronuncia è stata impugnata dal Comune soccombente e il Tribunale di Benevento, in riforma della decisione del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda risarcitoria, sostenendo la assenza di responsabilità del Comune, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che la responsabilità del Comune, e il relativo obbligo di custodia, sussiste fino al punto in cui la fognatura privata si innesta in quella pubblica.

Le infiltrazioni lamentate dai danneggiati erano dovute al cattivo funzionamento del pozzetto di collegamento, da ritenere non nella custodia del Comune stesso, in quanto installato dai proprietari danneggiati, benché al di sotto del marciapiede comunale.

I soccombenti ricorrono in Cassazione sostenendo che il pozzetto si trovava al di sotto del marciapiede comunale, per cui il danno sarebbe da ricondurre ad un cattivo funzionamento imputabile a titolo di custodia alla responsabilità del Comune.

Il ricorso non è fondato.

I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della loro tesi, il principio secondo cui gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito.

Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, non è tuttavia correttamente richiamato e pertinente nel caso di specie.

La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento di merito non sindacabile, dopo aver premesso che la custodia della rete fognaria si arresta, per il Comune, “nel punto di innesto della rete privata”, ha chiarito che nel caso in esame il pozzetto era stato realizzato dall’utente al di sotto del marciapiede comunale, “evidentemente per mancanza di spazio utile nella proprietà privata”. Ha quindi aggiunto che la circostanza che il marciapiede fosse di proprietà comunale, non serviva “ad attribuire all’ente la proprietà della sottostante tubazione o rete, di proprietà privata”.

I ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza del presupposto fondamentale per invocare la responsabilità del Comune a titolo di custodia, e cioè l’appartenenza allo stesso del tratto della tubazione dal quale sono derivati i danni; per cui la prospettata violazione di legge non sussiste.

Il ricorso viene rigettato.

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