Testimonianza compiacente in ambito di sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 24/06/2022, n.20389).

Testimonianza compiacente nella domanda di risarcimento per danni derivanti da sinistro stradale.

L’Assicurazione ha proposto appello, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, avverso la sentenza del Giudice di Pace che, in accoglimento della domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, l’aveva condannata a pagare in favore dei danneggiati le somme rispettivamente di Euro 12.239,38 e di Euro 20.000, oltre a spese di lite.

Nel proporre appello, l’Assicurazione ha osservato che la sentenza di primo grado si fondava su una testimonianza compiacente e non credibile e che, secondo alcuni accertamenti investigativi svolti in proprio, era emerso che i referti ospedalieri sui quali si basava la domanda risarcitoria erano falsi. La parte appellante ha perciò chiesto al Tribunale, tra l’altro, di rimettere gli atti alla competente Procura della Repubblica e di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

A seguito della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, i due originari attori sono stati imputati dei reati di falso e truffa in assicurazione e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi modificata in sede di riesame in quella dell’obbligo di presentazione bisettimanale alla Polizia giudiziaria.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 27 ottobre 2021, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, sul rilievo che, essendo stato disposto il rinvio a giudizio, dinanzi al Tribunale penale degli appellati, l’esito del giudizio penale è destinato a riflettersi, come antecedente logico necessario, sull’odierna causa civile, potendo il giudicato penale esplicare concreta efficacia in quello civile.

Contro l’ordinanza di sospensione pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata propongono regolamento di competenza i due danneggiati.

I ricorrenti osservano che il Tribunale non avrebbe compiuto una corretta analisi delle prove in atti, soprattutto non considerando che la presunta falsità dei referti ospedalieri, dalla quale discendono la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed il conseguente processo penale, sarebbe stata smentita dagli stessi medici redattori. Le vicende del processo penale sarebbero, quindi, ininfluenti ai fini del processo civile, per cui il provvedimento di sospensione dovrebbe essere revocato.

La doglianza è in ammissibile.

Anche il ricorso per regolamento di competenza deve essere redatto nel rispetto delle regole processuali previste per l’ordinario ricorso per cassazione; esso, pertanto, deve contenere l’esposizione sommaria del fatto e, ove faccia riferimento ad atti e documenti di causa, deve rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso non contiene, in effetti, una ricostruzione sommaria dei fatti, non indica neppure quale sia l’oggetto del giudizio nel cui ambito la sospensione è stata disposta e pone riferimenti del tutto generici al processo penale in corso; senza specificare per quale ragione la sospensione disposta dal Giudice civile sarebbe errata, ma limitandosi ad affermare che non vi sarebbe stato, da parte degli odierni ricorrenti, alcun comportamento fraudolento.

Il gravame, pertanto, viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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