Per omesso approfondimento diagnostico si verifica il fallimento delle terapie protesico implantari con danno biologico permanente e danno psichico della paziente (Tribunale di Firenze, Sez. II, sentenza n. 2150 del 8 ottobre 2020)

La paziente conviene a giudizio il Medico Odontoiatra eccependo motivi di responsabilità professionale in relazione alla progettazione, realizzazione e conduzione dell’opera riabilitativa-protesica connessa al fallimento delle terapie protesico implantari (dovuto all’assenza di uno studio diagnostico generale preliminare delle arcate) e alla dannosità delle manovre terapeutiche (somministrazione di antibiotici e applicazione di laser) messe in atto successivamente, al fine di ovviare alla sintomatologia patologica nel frattempo manifestata.

L’Odontoiatra si costituisce in giudizio contestando la CTU preventiva svolta prima del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. ed eccependo il nesso di causa fra la condotta ascritta e le lesioni riportate dalla donna.

Il Tribunale preliminarmente ordina l’acquisizione del fascicolo dell’ATP e dispone una integrazione della CTU ampliando il collegio peritale con la nomina di Specialista in Otorinolaringoiatria.

Espletata la CTU, ed esaminato il fascicolo dell’ATP, il Tribunale ritiene accertata la responsabilità dell’Odontoiatra e condivide integralmente le risultanze peritali.

Nell’ATP il Consulente ha esaminato la condotta professionale dell’Odontoiatra ritenendo che lo stesso abbia sottovalutato lo stato di salute dei seni mascellari, in particolare di quello destro, che avrebbe richiesto un trattamento preliminare da parte dell’Otorino per la realizzazione del rialzo del pavimento sinusale.

L’odontoiatra, appurata una flogosi nella paziente prima dell’intervento, avrebbe dovuto prescrivere una visita otorinolaringoiatrica per valutare l’opzione più idonea prima di procedere con la chirurgia implantologica.

Inoltre, l’imprudenza del Medico si è manifestata anche successivamente laddove, dopo l’inserimento degli impianti e la loro protesizzazione, ometteva un idoneo approfondimento (tomografia computerizzata) onde valutare la natura dei sintomi patologici manifestati dalla paziente, determinando così un prolungamento  della patologia.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che gli errori diagnostici commessi dal Medico convenuto riguardano 1)  l’aver sottovalutato la situazione infiammatoria iniziale della paziente omettendo di predisporre adeguati trattamenti terapeutici mirati – previa consultazione di uno Specialista in otorinolaringoiatria – prima di procedere con la chirurgia implantologica; 2)  l’aver omesso un idoneo approfondimento terapeutico dopo l’inserimento degli impianti e la loro protesizzazione, allorquando la paziente ha iniziato a manifestare sintomi quali impotenza funzionale masticatoria e secrezione siero purulenta dai pilastri di sostegno implantari delle protesi.

Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU e confermate dall’otorinolaringoiatra nominato ad integrazione del collegio peritale, il quale, analizzando la documentazione strumentale acquisita agli atti, ha rilevato l’emersione di “un quadro infiammatorio sinusale, cioè una infiammazione dei seni mascellari che avrebbe meritato un’indagine più accurata con una valutazione strumentale (TC o RMN del cranio per seni) mirata al quesito clinico (sinusite mascellare) e, sempre opportunamente, una visita specialistica OR L per un migliore inquadramento della clinica e della terapia da effettuare”….  “Anche volendo omettere la visita ORL, sarebbe stata opportuna una bonifica antibiotica preventiva, al fine di poter operare con le programmazioni ortodontiche programmate, e a distanza, un nuovo controllo strumentale, al fine di verificarne la scomparsa………..”una sinusite non curata adeguatamente o non diagnostica può portare a gravi complicanze”………..”se il convenuto avesse provveduto a debellare l’infezione sinusitica iniziale con bonifica antibiotica, avrebbe ridotto in modo consistente la possibilità di produrre complicanze flogistiche a carico di entrambe le emiarcate superiori”.

Risultano, pertanto, confermate le conclusioni cui era già pervenuta la CTU in sede di ATP che riconduceva con elevato grado di probabilità le complicanze riscontrate dalla paziente all’omissione della tempestiva diagnosi della situazione flogistica e, avvenuta la diagnosi, alla programmazione e attuazione di un trattamento laser inadeguato.

Pertanto, si ritiene accertato che la paziente a causa della condotta imprudente dell’Odontoiatra ha riportato un danno biologico permanente consistente nella perdita del dente 1.3 – emendabile solo nella misura di 2/3 mediante sostituzione con impianto – e nella cronicizzazione della sinusite bimascellare già manifestata in precedenza dalla paziente (ma non in forma cronica).

Riguardo quest’ultimo aspetto , le conclusioni dell’Otorinolaringoiatra hanno chiarito che pur rivolgendosi l’opera professionale del convenuto a soggetto già sinusitico, la sua condotta imprudente ” ha prodotto un quadro che si è evoluto in cronico “, capace di determinare nella paziente persistenti sintomi di cefalea, ageusia ed ipsomia. La patologia sinusale infatti non è stata totalmente emendata dagli interventi di revisione successivamente effettuati, determinando un quadro clinico attualmente stabile, ma comunque connotato dalla permanenza di sinusite cronica mascellare. Al punto che la paziente anche attualmente riferisce sintomatologia tipica di un quadro cronico di sinusite, caratterizzato da cefalea persistente, dolore alla digito pressione sui seni mascellari e frontali, ipsomia (diminuita capacità di percepire tutti o parte degli odori) disgeusia (distorsione e indebolimento del senso del gusto) dolore ai cambi climatici ed alle temperature più rigide. All’esame obiettivo, la pz. presenta ancora dolore alla digitopressione dei seni mascellari, maggiore a dx, e riferita anche dei seni frontali; in entrambe le fosse nasali è presente secrezione mucosa con mucosa normale; il setto nasale appare lievemente dismorfico senza stenosi respiratoria significativa; presenza di lieve iperemia della parete posteriore del faringe “.

Al danno biologico accertato deve aggiungersi il disturbo all’adattamento che ha comportato, come accertato in sede di ATP,  “una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nell’ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva “.

Il danno biologico permanente di natura odontoiatrica viene valutato nella misura dello 0,5%, di natura otolaringoiatrica del 3% e di natura psichiatrica del 6%. La valutazione complessiva del danno biologico viene stimata nella misura dell’8%, oltre inabilità temporanea assoluta e parziale.

Inoltre, il Tribunale tiene in considerazione la particolare sofferenza interiore patita dalla donna in considerazione dell’attività lavorativa dalla medesima svolta. Parte attrice ha minuziosamente allegato che in conseguenza delle lesioni riportate, implicanti disagio masticatorio, impotenza funzionale dell’apparato stomaco-gnatico e dolori parestetico dolorosi, ha vissuto  “una costante situazione di inadeguatezza e di disagio sull’attività di lavoro “. Difatti l’attività di stilista svolta dalla danneggiata implica costanti relazioni con il pubblico e la partecipazione ad eventi, occasioni pubbliche e cene, durante le quali l’imbarazzo connesso all’impossibilità di avere una masticazione efficace e di nutrirsi di cibi solidi ha determinato di fatto un’autoesclusione da tali opportunità lavorative e relazionali che è divenuta fonte di particolare sofferenza.

Per tale ragione viene applicata una variazione in aumento (con riferimento alla sola invalidità temporanea) in termini di personalizzazione del danno, nella misura del 20%.

In conclusione, il danno complessivamente riconosciuto alla donna a titolo di danno non patrimoniale ammonta alla somma complessiva di euro 13.747,72, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute per euro 1.658,00 ed euro 2.500,00, oltre euro 4.200,00 per spese mediche future

Alla donna viene, infine, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del compenso all’Odontoiatra convenuto per terapie risultate inutili e dannose, per un ammontare complessivo di euro 18.520,00.

Avv. Emanuela Foligno

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