L’inadempimento rilevante, nell’ambito dell’azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno non è un qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno: processo da rivedere quello a carico di un medico odontoiatra

L’azione risarcitoria per inadempimento del medico odontoiatra

La Corte d’appello di Bologna aveva respinto la domanda di risarcimento del danno alla persona rivolta dalla ricorrente nei confronti del medico odontoiatra e della struttura sanitaria, cui la stessa si era affidata per sottoporsi a cure che prevedevano un programma di implantologia dentaria.

Ad avviso dei giudici dell’appello, la paziente non aveva sufficientemente allegato e provato sia la condotta negligente addebitata all’odontoiatra, sia il nesso causale relativo al danno biologico conseguente, in rapporto alle sue condizioni di salute già compromesse.

Contro tale decisione quest’ultima aveva proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale. In particolare, la corte d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio, secondo cui “in tema di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato eziologicamente rilevante”.

I motivi di ricorso

Insomma a detta della ricorrente suo compito era solo quello di provare il contratto e l’inadempimento “astrattamente idoneo” a provocare il danno, non rientrando tra i suoi oneri, l’allegazione di specifiche inadempienze dell’odontoiatra collegate alle lesioni ricevute, né la prova del nesso di causalità, dovendo il medico provare il suo esatto adempimento e la carenza di un danno riconducibile alla sua condotta eventualmente negligente. E in ogni caso, era onere della parte convenuta allegare documentazione clinica idonea a fornire contezza della sua situazione preesistente.

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 5128/2020) ha accolto il ricorso, poiché fondato su corrette e condivisibili argomentazioni.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione medica, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.

L’inadempimento qualificato

Decisiva in tal senso è la sentenza delle Sezioni Unite n. 577/2008 secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere della probatorio l’attore, cioè il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato eziologicamente rilevante”.

Si è detto, infatti, che l’inadempimento rilevante, nell’ambito dell’azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.

Ciò comporta che l’allegazione del paziente – creditore non può attenere ad un inadempimento qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per cosi dire, qualificato, e cioè “astrattamente  efficiente alla produzione del danno”.

Ne deriva che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 27606/2019; n. 3704/2018).

Di tali principi di diritto non aveva fatto corretta applicazione la corte d’appello.

Erano stati infatti, gli stessi giudici di secondo grado a ritenere, sulla base della CTU acquisita, la mancata apprezzabile risoluzione dei problemi clinici della paziente, aggiungendo che, nonostante non fosse stato possibile avere contezza della natura dell’intervento concretamente svolto dal medico, per mancata produzione clinica idonea a valutare la condizione iniziale della paziente, “certamente l’intervento, qualunque fosse stata la sua entità, non era stato in grado di assicurare un’apprezzabile guarigione; di talché tale profilo di inadempimento contrattuale risultava provato con conseguente diritto di quest’ultima a ripetere quanto corrisposto come remunerazione del trattamento sanitario”.

Per i giudici della Suprema Corte, dunque, la censura della ricorrente era esatta laddove denunciava il fatto che la corte d’appello, pur valorizzando la relazione del CTU, che aveva dato conto della inutilità e della non correttezza, nel suo complesso, della prestazione resa e foriera di danno alla persona secondo parametri medico-legali, era pervenuta, invece, alla conclusione circa la sussistenza di una insuperabile “incertezza” sia sulla condotta in concreto tenuta dal sanitario, sia sul nesso di causa, che in tesi avrebbe dovuto provare la ricorrente.

Ed invero, sotto il profilo della lesività della condotta medica, nel caso di specie, non vi erano dubbi circa gli effetti sulla salute della paziente misurabili sotto il profilo della causalità giuridica, perché l’aggravamento osservato era ascrivibile al medico odontoiatra, ed era comunque valutabile in termini di causalità giuridica.

Più precisamente, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all’opera prestata dal medico curante, subita nell’arco del tempo in cui la paziente era stata sottoposta alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle proprie condizioni di salute, sarebbe stato onere del medico provare il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell’apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell’ars medica, non avevano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute, che egli stesso aveva potuto sin dall’inizio constatare e apprezzare, anche tenuto contro del principio della vicinanza della prova (Cass. n. 18392/2017).

Dunque, la corte d’appello non aveva valutato la fattispecie in esame in conformità con i principi di diritto sopra richiamati. Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto e la causa rinviata alla corte di merito per un nuovo esame.

Avv. Sabrina Caporale

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1 commento

  1. Tutto inizio dalla richiesta di un preventivo.volevo un preventivo x un inpianto dentale,con false manovre mi propose un finanziamento pur avendo fatto presente che sono disoqupato il finanziamento accettato x 5mila euro,solo dopo oltre 4 mesi mi do fatto il primo lavoro in bocca.le potrei spiegare meglio se mi puo contattare.DamianoReale

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