Pubblicata la circolare n. 7/2017 relativa alle procedure e modalità di erogazione del Fondo

L’Inail ha pubblicato ieri la circolare n. 7 del 2017, indirizzata ai responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali, con cui vengono fornite le prime istruzioni applicative rispetto alle procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.
Il documento chiarisce che i destinatari del Fondo sono gli eredi dei soggetti deceduti individuati sulla base degli articoli 536 e seguenti del codice civile anche se non assicurati Inail e che il deceduto deve avere contratto la patologia per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali individuate sulla base dell’articolo 16 della legge 84/1994 (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale), incluse le prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Inoltre, è necessario che il risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti degli aventi diritto, sia stato stabilito dall’autorità giudiziaria con sentenza esecutiva, non necessariamente passata in giudicato.
Le domande, relativamente agli anni 2017 e 2018, devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2016, invece, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 18 marzo 2017 con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015. Le risorse disponibili sul fondo per l’anno 2016 sono destinate a coprire le spese per l’erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, quelle per l’anno 2017 per le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016, quelle per il 2018 per le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017.
Alle istanze devono essere allegate le sentenze che individuano il debitore e la somma da questo dovuta. Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire all’Inail quanto eventualmente erogato indebitamente sulla base di una sentenza successivamente riformata in pejus nei confronti dell’istante.

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