La mancata contestazione tempestiva e stragiudiziale delle bollette (nel caso di specie relative al servizio di fornitura gas) non costituisce prova sufficiente delle relative pretese

Il ricorrente aveva proposto opposizione contro i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Firenze, a titolo di pagamento per il servizio di fornitura gas erogato dalla società convenuta, presso i due immobili di cui era titolare.

Oggetto della contestazione era l’entità delle forniture nella misura richiesta, in quanto relativa a consumi meramente stimati; l’opponente evidenziava, inoltre, un errore nell’identificazione delle fatture allegate nell’atto monitorio, in quanto portanti identica numerazione nonostante si riferissero alle utenze dei due diversi appartamenti.

Regolarmente costituita la società convenuta resisteva all’opposizione. Ribadiva l’effettività dei consumi fatturati ed eccepiva l’irrilevanza della identica numerazione delle fatture, perché relative ad utenze diverse.

All’esito del processo, l’adito giudicante rigettava l’opposizione, qualificando le contestazioni di parte opponente come generiche ed inconsistenti e ritenendo invece, adeguatamente assolto l’onere probatorio facente carico alla creditrice.

Il processo d’appello

Contro tale sentenza ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Firenze l’utente, contestando tra gli altri motivi il difetto di prova dei crediti vantati; invero, la parte creditrice aveva allegato in fase monitoria solo l’estratto notarile delle scritture contabili, ed in fase di opposizione le bollette da cui non si evincevano i consumi effettivi.

Ebbene il giudice toscano (Tribunale di Firenze, n. 8/2019) ha accolto il gravame ritenendo non pienamente condivisibile la decisione assunta dal primo giudice, che aveva avallato la tesi della società fornitrice, evidenziando la mancata contestazione stragiudiziale delle fatture in contestazione da parte dell’opponente.

Invero, posto che l’onere di provare i fatti costitutivi del credito, e quindi l’esistenza ed entità della fornitura, compete ai sensi dell’art. 2697 c.c. alla società erogatrice del servizio, “la mancata contestazione tempestiva e stragiudiziale delle bollette non può costituire prova sufficiente delle relative pretese. Ciò in ragione della natura partecipativa e della formazione unilaterale delle stesse”.

La redazione giuridica

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