La Corte di Cassazione fa il punto in merito all’utilizzo della fotocopia del permesso di parcheggio per i posti posti riservati ai disabili
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 18961 del 20 aprile 2017, si è occupata della legittimità dell’utilizzo della fotocopia del permesso di parcheggio per i disabili.
Secondo gli Ermellini, è lecito utilizzare la fotocopia del permesso di parcheggio nei posti riservati ai disabili ed esporlo.
Tale condotta, infatti, non integra il reato di “falso materiale” se il soggetto è effettivamente titolare del permesso in questione.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale un soggetto era stato ritenuto responsabile del reato di falso materiale.
Il soggetto in questione aveva contraffatto il permesso per disabili rilasciato dal Comune, facendone una fotocopia.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato si è rivolto in Corte di Cassazione.
A suo avviso, infatti, non sussistevano elementi idonei ad affermare la propria responsabilità penale.
Ciò in quanto la fotocopia del permesso non era stata utilizzata in maniera illecita e il documento non era nemmeno stato alterato o falsificato.
Ciò in quanto l’imputato era effettivamente titolare del permesso in questione.
Il soggetto, inoltre, ha evidenziato di essere solito noleggiare auto in occasione di viaggi di lavoro e di aver fotocopiato il permesso per evitare il pericolo di perdere il permesso originale.
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto il suo ricorso fondato.
Per gli Ermellini, la sentenza di condanna si basava solo sul fatto che era stata fatta una fotocopia dell’autorizzazione al parcheggio, di cui l’imputato era, tuttavia, effettivamente titolare.
Pertanto, pur essendo vero che fare una fotocopia a colori possa integrare una “falsificazione rilevante”, è altrettanto vero che anche l’utilizzo concreto della fotocopia rileva ai fini dell’integrazione del reato contestato.
Nel caso di specie, dunque, poiché il soggetto aveva fatto la fotocopia per metterla in una macchina a noleggio, egli non poteva considerarsi penalmente responsabile.
L’uomo infatti era solito noleggiare auto per i viaggi di lavoro. Dunque, la fotocopia era stata fatta per evitare di smarrire accidentalmente il permesso originale negli spostamenti da un’auto ad un’altra.
Dunque, per la Cassazione, non poteva ritenersi che l’imputato avesse abusivamente riprodotto il permesso rilasciato dal Comune.
In conclusione, gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata perché “il fatto non sussiste”.
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