Frattura bimalleolare e responsabilità del comune per caduta da sconnessione (Tribunale Benevento, Sentenza n. 1847/2022 pubblicata il 05/08/2022) .
Frattura bimalleolare e responsabilità del comune per sconnessione sul bordo del marciapiede.
Il danneggiato invoca il ristoro dei danni patiti a causa della caduta causata da una sconnessione non visibile presente sul bordo del marciapiede.
In particolare il danneggiato deduce che la sconnessione sul bordo del marciapiede non era visibile e non era segnalata e che a causa della caduta gli veniva diagnosticata una frattura bimalleolare sinistra.
Preliminarmente il Tribunale dà atto della necessità di verificare se l’evento sia riconducibile al paradigma dell’art. 2051 c.c., oppure se si debba discorrere di responsabilità aquiiana ex art. 2043 c.c.
L’attività istruttoria ha visto lo svolgimento delle prove testimoniali nei confronti di alcuni avventori della pizzeria adiacente al marciapiede luogo del sinistro. I testi, sostanzialmente, hanno confermato che l’attore è rimasto incastrato in un punto del bordo del marciapiede dove mancava una parte di battiscopa di cemento.
Parimenti confermato dalla documentazione allegata che l’attore, per effetto della caduta, riportava frattura bimalleolare sinistra.
Stante, dunque, gli esiti dell’attività istruttoria, il Tribunale ritiene accertata la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c
Al riguardo viene rammentato che in tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, integra quella normale condizione di potere/disponibilità sulla cosa che costituisce il presupposto della responsabilità.
Nel caso di specie, viene ritenuto che il comportamento dell’attore non è stato in grado di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (sconnessione del bordo del marciapiede) e la caduta che gli provocava la frattura bimalleolare. Tuttavia, ex art. 1227 c.c. viene attribuito allo stesso un concorso nella misura del 25%.
Passando alla monetizzazione dei danni patiti, il CTU ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 4%, oltre a inabilità temporanea e assoluta.
Attraverso le tabelle milanesi viene quantificato l’importo di euro 11.602,00. Per effetto del concorso di colpa del 25%, il suddetto importo viene adeguato alla percentuale di responsabilità.
Spese di lite addossate interamente al Comune convenuto.
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Non pare corretta, a parere di chi scrive, la condanna al pagamento integrale delle spese di lite addossata al Comune.
Se, come è accaduto, il danneggiato ha contribuito, ai sensi dell’art. 1227 c.c. alla verificazione del danno, non vi è ragione di considerare, in punto di spese, il Comune soccombente al 100%.
Avv. Emanuela Foligno
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