Il motociclista riportava gravi lesioni personali, consistenti in una “frattura scomposta al radio ed ulna sx con distacco epifisario in politrauma, oltre a contusioni varie” (Tribunale di Crotone, sentenza n. 161/2021 del 16 febbraio 2021)
Con atto di citazione il motociclista danneggiato cita a giudizio l’Assicurazione designata per il FGVS, onde ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a seguito del sinistro avvenuto il 20.4.2013, ovvero la frattura scomposta al radio ed ulna sx.
L’attore deduce:
- di essersi immesso alla guida del proprio ciclomotore, dopo aver superato una rotatoria, sulla via Roma con direzione mare;
- di essere stato indotto a compiere una brusca svolta a sinistra a causa della presenza di un’autovettura, non meglio identificata, ivi parcheggiata, che stava eseguendo una repentina manovra di retromarcia;
- di aver quindi perso il controllo della moto, finendo così per rovinare per terra;
- di aver riportato gravi lesioni personali, consistenti in una ” frattura scomposta al radio ed ulna sx con distacco epifisario in politrauma”, oltre a contusioni varie;
- di essere stato immediatamente ricoverato presso l’U.O. di Ortopedia dell’Ospedale di Crotone, dal quale veniva dimesso in data 23.04.2013;
- di essersi sottoposto a successive cure mediche, il 24.04.2013 presso l’Istituto Ortopedico di Bologna ed il 26.04.2013 presso il Policlinico Universitario di Modena;
- di essere stato dichiarato clinicamente guarito in data 14.10.2013, con esiti da valutare in sede medico -legale.
Preliminarmente, il Tribunale affronta le eccezioni di improponibilità della domanda svolte dall’Assicurazione.
Osserva, al riguardo, che l’attuale formulazione dell’art. 287 cod. ass. , prevede che “Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d -bis) e d -ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Ciò che risulta dirimente ai fini dell’integrazione della condizione di proponibilità della domanda, è esclusivamente l’invio della richiesta risarcitoria all’impresa designata dal FGVS.
Il tutto, affinché la Compagnia assicuratrice abbia uno spatium deliberandi di sessanta giorni da dedicare ai tentativi di risolvere stragiudizialmente la controversia.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, a più riprese, che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano l’improponibilità della domanda allorché la compagnia assicuratrice sia stata posta in condizioni di avanzare un’offerta volta a prevenire la controversia.
Riguardo, alla seconda eccezione avanzata, inerente la nullità dell’atto di citazione, il Tribunale ribadisce che essa è ravvisabile, a norma degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., solo quando il petitum venga del tutto omesso, o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, costituenti la relativa causa petendi .
Inoltre, è del tutto pacifico che non incorre in nullità l’atto di citazione privo dell’esatto ammontare del risarcimento richiesto, purché sia indicato il titolo dal quale trae fondamento la pretesa e che questa possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese.
Ciò posto, il Tribunale, passando al vaglio il merito dell’invocato risarcimento, non considera fondata la domanda.
Anche nell’ipotesi in cui venga avanzata richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato deve fornire la prova dell’oggettiva esistenza dell’incidente, della dinamica con cui si è svolto e della sua attribuibilità, in via esclusiva o quantomeno concorrente, alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto ignoto.
In difetto di tale prova, il sinistro è da considerarsi autonomo, con conseguente inoperatività della presunzione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., destinata a dettare il criterio sussidiario di distribuzione di plurime responsabilità.
Secondo il Tribunale, il danneggiato non ha documentato il luogo del sinistro ed è, inoltre, decaduto dall’assunzione della prova testimoniale, che era stata ammessa nonostante la parziale natura valutativa dei capitoli articolati in sede di memoria istruttoria.
L’attore si è limitato a produrre la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti.
Nel verbale si legge che: “Il giorno 20 aprile 2013, alle ore 18:50 circa, personale del Reparto in intestazione è intervenuto in via Roma di Cirò, dove era stato segnalato un incidente con feriti. Sul posto, in effetti, gli operanti riscontravano delle persone assiepate intorno ad un giovane riverso sul manto stradale che lamentava dolori agli arti. […] In merito alla dinamica dell’occorso stradale, i militari sul luogo del fatto non trovavano alcun mezzo incidentato. Notavano solo alcuni segni di abrasioni sul manto stradale. Nessuna traccia di frenata. Nessuno dei presenti era in grado di riferire sull’accaduto . […] Nella stessa serata del 20 aprile sono state visionate le videoregistrazioni dell’impianto di sicurezza esistenti nel centro abitato. Da ciò è stata possibile eseguire la seguente ricostruzione: alle ore 18.29 si nota un motociclo di colore bianco, verosimilmente 125 c.c., con a bordo il solo motociclista che da via Togliatti, dopo aver superato il prospicente senso rotatorio, svolta a destra sulla via Roma, direzione mare. In questo frangente, si nota un veicolo di colore scuro, la cui marca e tipo non è ben delineata, che esce dal parcheggio con manovra di retromarcia. Il motociclista, al fine di evitare l’impatto frontale, compie una brusca sterzata a sinistra. Il motociclo e il conducente cadono sull’ asfalto mentre l’auto, ultimata l’immissione nel traffico, dopo aver percorso un brevissimo tratto della via Roma, svolta a sinistra in direzione via Livorno. Probabilmente il conducente del veicolo non si era accorto della caduta del motociclista. Si notano, inoltre, persone accorrere nei pressi del motociclista rimasto accasciato sulla strada per prestare soccorso. Si notano altresì due persone che rimettono sulle due ruote il motociclo e lo spingono in una traversa a sinistra, rispetto al luogo dell’incidente. Per tale motivo, i militari intervenuti non hanno trovato alcun mezzo incidentato. Non sono stati eseguiti, quindi, rilievi di alcun genere. Il giovane infortunato, opportunamente sentito la mattina successiva del 21.04.2013, allorquando, degente presso il Nosocomio di Crotone, non ha fornito alcun elemento utile al rintraccio sia del motociclo che dell’auto, il cui conducente di quest’ultima ha indubbiamente cagionato la caduta del giovane”.
In considerazione della suddetta videoregistrazione il Tribunale ritiene, secondo il criterio del più probabile che non, che qualora l’attore si fosse immesso sulla strada a una velocità moderata avrebbe usufruito di un adeguato spazio di frenata, senza necessità di ricorrere alla brusca sterzata a sinistra, quale unica possibilità per evitare l’impatto frontale.
La necessità di tale manovra e la conseguente caduta devono, quindi, ritenersi imputabili in via esclusiva alla condotta di guida del motociclista.
Tanto ritenuto, in ogni caso, il Tribunale evidenzia che il motociclista non ha allegato il danno alla salute lamentato.
In atti è stato prodotto un certificato medico rilasciato in data 14.10.2013, secondo cui “In base alla visita da me effettuata il sig. risulta clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico legale”.
Tale carenza probatoria, non può essere colmata attraverso CTU Medico-legale.
Difatti, la funzione che il Consulente d’Ufficio è chiamato ad assolvere è quella di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza poter sopperire alle lacune probatorie in cui siano incorse le parti.
Questa regola opera sia in caso di Consulenza deducente, che presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto fatti già completamente provati dalle parti, quanto in caso di Consulenza percipiente, che può costituire invece essa stessa fonte oggettiva di prova.
Comunque, anche nella seconda ipotesi è necessario che la parte onerata deduca puntualmente gli elementi che pone a fondamento della propria domanda e di cui chiede l’accertamento a mezzo CTU.
In conclusione, il Tribunale di Crotone, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, della valutazione espressa dai verbalizzanti e della natura delle questioni giuridiche ad essa sottese, dispone la compensazione delle spese di lite, e rigetta la domanda dell’attore.
§§
Lascia un po’ perplessi la decisione commentata.
In particolare, non si condivide l’assunto che il danneggiato non abbia provato le circostanze del sinistro, in quanto illogico.
Infatti, il Tribunale, prima premette che “il danneggiato deve fornire la prova dell’oggettiva esistenza dell’incidente, della dinamica con cui si è svolto e della sua attribuibilità, in via esclusiva o quantomeno concorrente, alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto ignoto”, e poi dà atto dell’esito della videoregistrazione riportata dai Carabinieri, che evidenzia tutti gli elementi considerati, appunto, mancanti.
Gli esiti della telecamera dell’impianto di videosicurezza hanno provato, invero, l’esatta dinamica del sinistro, il luogo, e la presenza del veicolo rimasto ignoto.
Conseguentemente, a parere di chi scrive, la dinamica del sinistro appariva meritevole dell’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., che è norma destinata -come noto- a disciplinare il criterio sussidiario di distribuzione di plurime responsabilità.
Avv. Emanuela Foligno
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