Il datore di lavoro contesta all’Inail la quantificazione del periodo di inabilità adducendo che il lavoratore si sottoponeva a cure mediche errate che prolungavano l’assenza lavorativa (Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, sentenza n. 21/2021 del 17 febbraio 2021)
Con ricorso, la società datrice di lavoro, esercente attività imprenditoriale nel settore lapideo operante in attività di escavazione del marmo, conviene a giudizio l’Inail al fine di far accertare e dichiarare l’illegittimità della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), ovverosia del contratto stipulato tra l’Azienda e l’Istituto inerente la polizza infortuni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno 2015, e dei conseguenti provvedimenti applicativi della stessa, in punto di oscillazione del tasso di tariffa, con contestuale domanda di ripetizione dei premi versati in eccedenza, il tutto con riferimento all’infortunio sul lavoro subito, il 19 settembre dell’anno 2013, dal loro dipendente che si verificava a seguito del ribaltamento dell’escavatore meccanico sul quale stava operando, con il conseguente grave politraumatismo causato dall’evento al lavoratore suddetto, ed ai relativi conseguenti postumi riconosciuti in via amministrativa , sia per quanto attiene al riconoscimento del periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa, di complessivi 268 giorni, cioè dal 23 settembre dell’anno 2013 al 17 giugno dell’anno 2014, sia per quanto riguarda la percentuale invalidante permanente riconosciuta nella misura del 13% di riduzione dell’integrità psicofisica totale.
Eccepisce, inoltre la ricorrente, come erronee le cure cui si sottoponeva il lavoratore a seguito dell’infortunio, con riferimento all’intervento chirurgico e alle terapie riabilitative.
La causa viene istruita con CTU Medico-Legale.
Il Tribunale osserva riguardo le doglianze del datore di lavoro, inerenti i provvedimenti amministrativi già posti in essere, che gli stessi hanno una valenza in quanto tali e sono del tutto disancorati dalla fattispecie oggetto di esame che non riguarda la riscossione, o meno, di premi assicurativi.
Per ottenere l’effetto dell’eventuale annullamento di quei provvedimenti amministrativi il datore di lavoro avrebbe dovuto ricorrere dinanzi al Giudice civile, competente per la risoluzione delle liti tra le parti di un contratto sull’interpretazione e sull’applicazione delle clausole contrattuali controverse.
Alla base del ricorso il datore di lavoro pone una perizia Medico-Legale di parte che il Tribunale valuta soprattutto riguardo gli esiti invalidanti dell’infortunio sul lavoro, ed anche riguardo al riconoscimento del periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa, e della percentuale invalidante permanente riconosciuta nella misura del 13% dell’integrità psicofisica totale.
Ciò posto, dalle conclusioni del CTU emerge che “con riferimento all’infortunio sul lavoro subito, il 19 settembre dell’anno 2013, dal dipendente in seguito al ribaltamento dell’escavatore meccanico sul quale stava operando, con il conseguente grave politraumatismo, i relativi conseguenti postumi riconosciuti dall’Inail in via amministrativa risultano del tutto congrui alla portata dell’incidente, sia per quanto attiene al riconoscimento del periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa, di complessivi 268 giorni, cioè dal 23 settembre dell’anno 2013 al 17 giugno dell’anno 2014, sia per quanto riguarda la percentuale invalidante permanente riconosciuta nella misura del 13% di riduzione dell’integrità psicofisica totale, postumi sulla cui indubbia gravità, soprattutto per quanto attiene al periodo di inabilità temporanea del lavoratore alla ripresa del lavoro, le cure mediche attuate sulla persona del lavoratore infortunato suddetto non ebbero alcun effetto causale peggiorativo”.
“L’’intervento chirurgico sulla frattura metatarsale del piede sinistro del lavoratore, operato presso l’Ospedale di Massa il 20 settembre dell’anno 2013, fu eseguito in tempi congrui, tenuto conto dell’urgenza, e con corretta metodica (osteosintesi con filo di K), per cui al termine fu regolarmente applicata una doccia gessata, l’assistenza del personale medico e paramedico eseguita sul paziente dopo l’intervento anzidetto, alla luce di quanto si può rilevare dal diario infermieristico e dal diario clinico, è stata assidua e professionalmente corretta ed infine anche l’intervento di fasciotomia eseguito nelle stesse circostanze suddette è stato ben condotto ed era quanto richiedeva il caso specifico”.
“Nella presente fattispecie, non sono sopravvenute, oltre a quelle derivate direttamente dall’infortunio sul lavoro in oggetto, altre e più rilevanti condizioni patologiche aggravanti le conseguenze dell’infortunio stesso imputabili al personale medico, o paramedico, dell’Unità Operativa dell’Ospedale di Massa ove il lavoratore infortunato suddetto fu ricoverato dopo l’incidente sul lavoro in questione”.
Il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni del Consulente e conferma integralmente la correttezza dei provvedimenti dell’Inail sulla quantificazione del danno fisico.
In conclusione, il Tribunale di Massa respinge il ricorso del datore di lavoro e conferma i provvedimenti dell’Inail.
Il datore di lavoro viene condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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