Il frazionamento in due parti di un appartamento in condominio non provoca la necessità di revisionare le tabelle millesimali (Cass. Civ., Sentenza n. 15109 del 3 giugno 2019)

La vicenda approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Firenze che confermava la sentenza di primo grado con cui alcuni condomini  impugnavano la ripartizione delle spese effettuata dall’Amministratore come da tabelle millesimali anche per una unità immobiliare frazionata successivamente in due distinte unità. 

I due gradi di merito affermavano che la ripartizione delle spese effettuata dal Condominio sulla base delle tabelle millesimali esistenti risultava corretta anche se una unità era stata frazionata in due parti.

I Supremi Giudici specificano che il frazionamento dell’unità in due appartamenti distinti provoca esclusivamente una diversa intestazione della quota millesimale che in precedenza era a carico di un unico condomino e successivamente al frazionamento era divenuta a carico tra due condomini.

L’unico adeguamento che l’Amministratore avrebbe dovuto compiere era quello di intestare correttamente le quote millesimali alla situazione post frazionamento.

Nel caso di semplice frazionamento non vi è incidenza sulle tabelle millesimali che non necessitano di essere revisionate in quanto è carente il presupposto “della notevole alterazione” di più di 1/5 del valore proporzionale dell’unità immobiliare.

Viene quindi affermato che “in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, mentre grava sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge”.

La redazione giuridica

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