Per togliere efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche, ivi compresi gli SMS, di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento deve essere concreto, chiaro, ed esplicito, e si deve porre in essere con l’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non impedisce che il Giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ., Ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019)

La vicenda trae origine da un Decreto Ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Mantova per le spese straordinarie sostenute da una donna per il figlio minore e inerenti le rette dell’Asilo nido.

Il padre si opponeva alla ingiunzione di pagamento che veniva accolta. Successivamente nel giudizio d’Appello veniva riconosciuta la debenza delle spese straordinarie in capo all’uomo in quanto lo stesso con alcuni SMS inviati alla moglie acconsentiva ad iscrivere il figlio all’Asilo nido e a corrispondere la metà delle relative spese.

L’uomo ricorre il Cassazione eccependo l’errata valutazione di efficacia probatoria dei messaggi telefonici in quanto da tali riproduzioni non emergevano i numeri telefonici del mittente e del destinatario.

 La Suprema Corte evidenzia che il Giudice territoriale ha correttamente attribuito agli SMS il valore di piena prova e di dimostrazione dell’impegno manifestato dall’uomo sia sulla partecipazione alle spese, sia alla frequentazione del Nido.

Nel giudizio di merito i predetti messaggi telefonici erano stati contestati tardivamente dall’uomo, ma, ad ogni modo sottolineano gli Ermellini, anche se fossero stati contestati diligentemente non sarebbe stata sufficiente una contestazione generica in quanto il disconoscimento deve sempre essere necessariamente circostanziato ed esplicito e corroborato dall’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra “la realtà fattuale e quella riprodotta”.

Viene statuito che il valore probatorio degli SMS che contengano la rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti è riconducibile all’alveo dell’art. 2712 c.c. e forma piena prova dei fatti se il soggetto contro il quale viene prodotto non ne contesta la conformità.

Il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati però non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata perché non può escludersi che il Giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni.

 La redazione giuridica

Leggi anche:

REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO DI NASCOSTO PER LA CASSAZIONE È PROVA MA…

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui