In difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale può riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico

Lo ha affermato un Tribunale italiano (Tribunale di Parma, sent. n. 547/2018) su una vicenda concernente la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa patita dal ricorrente, in conseguenza ad un sinistro stradale nel quale era rimasto vittima. Quest’ultimo, tuttavia, aveva omesso di allegare nella domanda, la prova specifica del danno subito e del quale chiedeva il risarcimento.

L’incidente si era verificato per colpa del conducente, mentre egli occupava il posto del passeggero. Il guidatore, nell’eseguire una manovra di guida aveva perso il controllo uscendo dalla sede stradale e impattando in un fossato.

Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, eccepiva la domanda dell’attore, che peraltro doveva intendersi corresponsabile del suo danno, posto che occupando la seduta del passeggero non indossava le cinture di sicurezza.

Ebbene, cosa dice a tal proposito la giurisprudenza?

La dedotta circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, non fu pienamente provata in giudizio. Ma secondo i giudici della Cassazione, anche qualora tale prova fosse stata raggiunta, vi è sempre colpa del conducente che ha ritenuto di proseguire il proprio tragitto senza pretendere il rispetto del Codice della Strada (il mancato allaccio delle cinture da parte dell’attore), non interrompendo il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dall’attore.

Si legga, al riguardo, la sentenza n. 4993/04 della Suprema Corte che recita: “qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circola/ione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente: (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si e formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod, civ., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili”.

Sulla base di quanto sopra, deve, quindi, ritenersi che l’incidente sia stato causato per fatto e colpa esclusivi del conducente, in quanto quest’ultimo, perduto il controllo della propria autovettura, usciva dalla sede stradale impattando contro un fossato posto sulla destra, per poi rientrare sulla carreggiata poco più avanti.

La domanda di risarcimento del danno

L’incidente stradale e la sua assenza dal lavoro per i danni fisici subiti avevano comportato la cessazione della ditta individuale del padre per conseguente calo di fatturati.

Tale circostanza, tuttavia, per quanto verosimile, non era stata sufficientemente provata dal richiedente, posto che questi avrebbe potuto anche essere sostituito da altro soggetto nel periodo di assenza.

Cosicché si legge in sentenza che: “in difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale possa riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico ” (Trib. di Milano, sent. a 11626/2012).

La redazione giuridica

 

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