Per la Cassazione, il delitto si configura con il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente

Non si può parlare di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna condannata in primo e secondo grado di giudizio ai sensi dell’articolo 624 del codice penale.
La signora aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che il reato dovesse essere riqualificato in ‘tentato furto’, poiché al momento del suo tentativo di nascondere sotto i vestiti diversi prodotti sottratti agli scaffali di un supermercato, la vigilanza dell’esercizio commerciale stava già monitorando la sua condotta, per poi bloccarla all’atto del superamento delle casse.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14538/2017  ha effettivamente ritenuto fondate le argomentazioni delle ricorrente precisando che la condotta incriminata, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza,  configura un mero tentativo di furto.
Gli Ermellini, con tale pronuncia, si sono uniformati a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 52117/2014, in cui era stato fissato il principio secondo cui “la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto tentato, allorché l’autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata, non potendo considerarsi realizzata la sottrazione della cosa quando il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l’azione delittuosa”.
Secondo il Palazzaccio, dunque, l’impossessamento, da soggetto attivo del delitto di furto, richiede “il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente”. Peraltro, secondo i Giudici di Piazza Cavour, nel caso in esame la condanna per furto sarebbe contrastante con il principio di offensività della condotta, in base al quale la sanzione penale è subordinata all’offesa di un bene giuridico sia nella forma della lesione che in quella dell’esposizione a pericolo.

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