Condannato al risarcimento del danno e al pagamento dell’ammenda il gestore del gattile per le precarie condizioni igienico-sanitarie

Nella singolare vicenda esaminata dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 21174 del 16 luglio 2020), inerente le cattive condizioni igienico sanitarie di un gattile, il gestore -e responsabile di un’associazione animalista- viene condannato anche al ristoro dei danni nei confronti di due associazioni animaliste.

Il Comune affidava alla donna, responsabile di un’Associazione animalista, la gestione della struttura adibita a gattile.

La donna sovraccaricava la struttura, a fronte dello spazio a disposizione, di animali che venivano detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie.

La situazione di detenzione e sofferenza dei felini veniva dunque segnalata e denunziata.

All’esito la donna veniva ritenuta colpevole del reato di abbandono di animali e al pagamento di un’ammenda di 8 mila euro.

Il Tribunale ha ritenuto che la donna ha «cagionato ai felini lesioni serie, sottoponendoli» per nove mesi «a sevizie con comportamenti non compatibili con le loro caratteristiche etologiche».

La vicenda approda in Cassazione ove la donna  evidenzia che la struttura era stata presa in gestione a seguito di convenzione con l’amministrazione comunale avente ad oggetto le attività di cattura, ricovero, cura e custodia di cani e gatti randagi o vaganti e che era sottoposta a vigilanza da parte dell’Azienda sanitaria.

In particolare la donna sostiene che il gattile veniva periodicamente ispezionato dal Servizio Veterinario e che non erano mai emerse criticità.

Inoltre, evidenzia l’imputata, a seguito delle denunce presentate venivano svolti due sopralluoghi non concordati da parte dei NAS e del Corpo Forestale dello Stato, oltre e una procedura di audit interno (da parte di Veterinari di un altro distretto della medesima provincia), senza che venissero evidenziate irregolarità.

Gli Ermellini confermano la condanna della donna.

Preliminarmente viene ritenuto irrilevante il mancato riscontro di irregolarità significative sia da parte dei veterinari della Azienda sanitaria, sia da parte dei responsabili veterinari della struttura, sia da parte dei NAS e del Corpo Forestale dello Stato in occasione di sopralluoghi a sorpresa.

Ciò che rileva, viene specificato, è quanto accertato in ordine alle condizioni in cui al momento del sequestro gli animali erano custoditi nella struttura, ne deriva la piena consapevolezza delle condizioni di detenzione degli animali.

Oltre a ciò, la documentazione fotografica dei luoghi consente di ritenere provata una situazione prolungata e sistematica dei felini, incompatibile con la loro natura e produttiva di grandi sofferenze.

Per tali ragioni, la Suprema Corte conferma la condanna della donna a pagare 8mila euro di ammenda e a versare il risarcimento dei danni alle due associazioni animaliste costituitesi parti civili.

Avv. Emanuela Foligno

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