Nell’assicurazione per la responsabilità civile professionale sono decisivi il fatto costitutivo e il momento dell’insorgenza della mora della Compagnia assicuratrice

Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale sono decisivi l’individuazione del fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato e il momento dell’insorgenza della mora dell’assicurazione, nonché il rapporto tra sentenza di condanna dell’assicurato e obblighi dell’assicurazione che non ha preso parte al primo giudizio.

La vicenda trae origine da una condanna per inadempimento professionale inferta a un Avvocato, a seguito della quale il professionista chiedeva alla propria Assicurazione di manlevarlo dalla pretesa.

L’assicurazione non liquidava la somma e nelle more del giudizio di appello, l’Avvocato agiva in giudizio per sentir condannare l’assicurazione a tenerlo indenne dalle pretese del cliente vittorioso in primo grado, a risarcire il danno subito per effetto dell’inadempimento.

La Corte d’Appello, invece, condannava l’Assicurazione a manlevare il professionista, tuttavia, il professionista ricorre in Cassazione per la domanda risarcitoria.

Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 14481 del 9 luglio 2020), l’obbligo indennitario di cui agli artt. 1892 e 1917 c.c. scaturisce dall’avversarsi del rischio descritto nel contratto, e non dalla richiesta dell’assicurato.

Inoltre, viene specificato, l’insorgenza dell’obbligo dell’assicurazione di indennizzare il cliente (id est il momento in cui il cliente ha causato il danno al terzo) non comporta ipso iure l’insorgenza della mora.

Ne deriva che “l’assicuratore può essere ritenuto in mora solo dopo che sia decorso il tempo ragionevolmente occorrente, ad un diligente assicuratore, per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso”.

Sulla circostanza che l’Assicurazione non veniva coinvolta nel primo giudizio di merito gli Ermellini ribadiscono che “la circostanza che l’assicurato sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato al risarcimento del danno in favore di un terzo, può costituire un serio indizio della sussistenza d’una responsabilità civile dell’assicurato, ma non fa sorgere ipso iure l’obbligo indennitario in capo all’assicuratore, ove quest’ultimo non abbia partecipato al relativo giudizio”.

Ne consegue che la Compagnia assicuratrice sarà inadempiente soltanto se il Giudice  accerti che l’assicuratore “abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare … la sussistenza di un fatto colposo addebitabile all’assicurato; oppure nel caso in cui gli elementi in suo possesso evidenziavano la sussistenza d’una responsabilità dell’assicurato non seriamente contestabile”.

Ciò posto, gli Ermellini ritengono infondata la richiesta di risarcimento del danno inerente i costi della procedura esecutiva subita a causa della mancata manleva dell’Assicurazione.

Al riguardo viene evidenziato che l’assicurato, per limitare gli effetti pregiudizievoli in caso di soccombenza, doveva avere cura di chiamare in causa la Compagnia assicuratrice, e che la mancata chiamata in manleva ha costituito una scelta strategica avventata ed errata.

Avv. Emanuela Foligno

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