In caso di sinistro stradale, l’esistenza di un danno alla salute patito da uno studente non è sufficiente per integrare un danno da riduzione della capacità di guadagno
“In caso di sinistro stradale, l’esistenza di un danno alla salute patito da uno studente, non è di per sé sufficiente per ritenere esistente un conseguente danno da riduzione di capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi che quale conseguenza delle lesioni abbia dovuto ritardare gli studi e, quindi, l’immissione nel mondo del lavoro”.
Così si è espressa la Corte d’Appello di Roma (Sez. III, Sentenza n. 3084 del 25 giugno 2020).
La vicenda trae origine da un sinistro stradale ove uno studente diciassettenne rimaneva coinvolto in qualità di terzo trasportato.
Il Tribunale di Roma liquidava il favore dello studente terzo trasportato l’importo di € 157.200,00.
Tale importo non veniva ritenuto congruo e lo studente impugna in appello lamentando la insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale e l’utilizzo delle tabelle romane in luogo di quelle milanesi e la mancata attribuzione del danno patrimoniale.
La Corte romana ritiene in parte fondato l’appello.
Sul danno non patrimoniale viene evidenziato che l’importo liquidato in prime cure al danneggiato non è adeguato in considerazione dei gravi postumi subiti, dell’età della vittima e del delicato intervento neurochirurgico cui veniva sottoposto.
La liquidazione del danno deve essere quindi operata alla data odierna con riferimento ai parametri tabellari milanesi editi nel 2018, addivenendo all’importo complessivo di € 298.000,00.
La Corte ritiene anche applicabile la personalizzazione del danno per le gravi sofferenze morali soggettive subite dalla lunga degenza ospedaliera con pericolo di vita e dai postumi gravemente incidenti anche sulla vita di relazione e sul rendimento scolastico di un giovane appena diciassettenne.
Viene, pertanto, stimata una congrua valutazione globale del danno non patrimoniale nell’importo di € 370.000,00.
La doglianza sul danno patrimoniale, invece, non viene ritenuta fondata.
Sul punto la Corte ritiene corretto quanto deciso in primo grado.
Il Tribunale, difatti, ha ritenuto non riconoscibile il danno da perdita di chance con riferimento alla possibilità di ammissione al Corso dell’Accademia Militare per la formazione di 50 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2006 cui il danneggiato aveva partecipato con esito negativo per essere stato escluso a causa dei postumi invalidanti derivanti dal sinistro stradale.
Tuttavia, il danneggiato non ha assolto l’onere della prova a suo carico inerente le effettive probabilità di superamento del concorso e di ammissione al corso e le ulteriori chance di lavoro e guadagno.
La Corte romana ricorda quanto statuito in argomento dalla Suprema Corte : “L’accertata esistenza di un danno alla salute patito da uno studente, anche se di non lieve entità non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti, o che a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l’ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri”.
Nulla il danneggiato ha documentato sulla carriera accademica e su eventuali tentativi d’ingresso nel mercato del lavoro e, pertanto, la sola inidoneità fisica all’ammissione all’Accademia Militare è circostanza non idonea a fornire la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
La Corte d’Appello riforma, quindi, la liquidazione del danno non patrimoniale con gli importi anzidetti e rigetta la liquidazione del danno patrimoniale.
Avv. Emanuela Foligno
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