La perdita del bagaglio sul volo aereo è un danno patrimoniale risarcibile: le regole dell’onere probatorio

“L’art.17 §.2 Convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’art. 22 §.2, deve essere interpretato nel senso che l’importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova”. In tali termini si è espressa sull’argomento la Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, sentenza del 9 luglio 2020, causa C-86/19).

La vicenda trae origine alla richiesta di risarcimento del danno per la perdita del bagaglio invocata dalla passeggera di un volo aereo spagnolo.

Il vettore aereo contestava le domande della passeggera e sosteneva che alla stessa spettasse un indennizzo forfettario di € 250,00.

Il Giudice di rinvio, ritenendo che il massimale possa essere liquidato ogni volta che il passeggero dimostri con ogni mezzo legale il danno subito od i danni subiti a causa di questa perdita, sollevava una pregiudiziale articolando 2 motivi: se l’assenza di una dichiarazione di speciale interesse del bagaglio privi il passeggero del diritto all’indennizzo e le modalità per calcolare l’importo del risarcimento laddove lo stesso non spetti a pieno titolo od a forfait.

La Corte Europea evidenzia preliminarmente che quando il bagaglio è caricato sull’aereo, il vettore ne detiene la custodia e che il danno al bagaglio è indennizzabile anche senza dichiarazione di speciale interesse.

Inoltre, l’art. 17 della Convenzione di Montreal riconosce la responsabilità del vettore “per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”.

Considerato poi che né la Convenzione di Montreal, né Il Regolamento, stabiliscono norme sulla ripartizione della prova, si dovrà ricorrere alle disposizioni del diritto interno dello Stato ove pende la lite, purchè esse non siano meno favorevoli rispetto agli analoghi casi disciplinati dal diritto interno o rendano gravoso od impossibile l’esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione.

Sancisce, dunque, la CGUE che spetta al passeggero leso provare le spese sostenute per la perdita ed il valore dei beni contenuti nel bagaglio, mentre la prova del suo peso dovrà e potrà essere fornita dal vettore. Il Giudice interno potrà usare tutti i mezzi procedurali ed istruttori forniti dal proprio ordinamento ivi compresa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.

 Avv. Emanuela Foligno

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